Con Circolare n. 90 del 26.05.2016 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione del part-time agevolato previsto dall’art. 1 comma 284 della Legge di Stabilità 2016, da parte dei lavoratori che godono dei requisiti richiesti dalla normativa.
I requisiti - Il lavoratore full-time a tempo indeterminato del settore privato (la normativa ha escluso i dipendenti da soggetti previsti dall’art. 1 del D.Lgs. 165/2001) il quale ha maturato i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, che aderisce alla riduzione dell’orario di lavoro usufruendo della misura prevista dalla L. di Stabilità, deve osservare – e con lui il datore di lavoro – specifiche modalità operative per effettuare la richiesta.
Come già segnalato, le condizioni per accedere al part-time agevolato sono:
• la soddisfazione dei requisiti previsti dalla normativa, e quindi:
a) possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia;
b) perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 “del requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della Legge n. 122 del 2010 e s.m.”;
• la disponibilità di risorse stanziate, che saranno necessarie per il riconoscimento del contributo figurativo, e che sono di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
Gli adempimenti – Sulla base dei requisiti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio, sarà necessario fornire idonea certificazione della sussistenza degli stessi. E quindi in particolar modo, la Circolare sottolinea che è necessaria “l’acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia”.
Per ottenere tale certificazione il lavoratore dovrà presentare apposita richiesta all’Istituto Previdenziale:
• avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo;
• ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di patronato.
A seguito dell’acquisizione della certificazione in questione, le parti saranno libere di stipulare il “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” che sarà però operativo a partire dal “primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda”, e sarà valido da questo momento e fino al conseguimento del requisito anagrafico utile al diritto alla pensione di vecchiaia.
Il contratto stipulato tra datore di lavoro e lavoratore dovrà poi essere trasmesso alla DTL territorialmente competente, la quale sarà organo effettivamente preposto al controllo delle previsioni contrattuali e al rilascio dell’autorizzazione entro cinque giorni lavorativi, decorsi i quali la domanda sarà accolta con il meccanismo del silenzio-assenso.
La presentazione della domanda – Decorso il termine entro il quale la DTL può pronunciarsi, ovvero ricevuto il provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro inoltra la domanda utilizzando il modulo di istanza online seguendo il percorso “utente > aziende, consulenti e professionisti > servizi per le aziende e consulenti > dichiarazioni di responsabilità del contribuente”; all’interno dell’applicazione DiResCo sarà necessario utilizzare il modulo di istanza online denominato “PT-284” valorizzando correttamente tutti i campi, tra i quali:
a) (PercPartTime) “percentuale della riduzione oraria” che deve necessariamente essere compreso (secondo il dettato normativo) tra il 40 e il 60%;
b) (Qualifica2) “tipologia del part-time” in cui inserire se si tratta di tempo parziale, ossia orizzontale, verticale o misto;
c) (RetribTeoricaMensile) “importo della retribuzione teorica mensile da contratto full-time non comprensivo dei ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)”;
d) (NumMensilità) “numero delle mensilità previste dal contratto full-time”, facendo sempre riferimento alle mensilità ordinarie e alle gratificazioni annuali e periodiche previste dal contratto;
e) “importo stimato del contributo IVS riferito alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del part-time su base annua comprensivo del contributo relativo ai ratei delle gratificazioni annuali e periodiche (13° e 14° mensilità)”;
f) (NumDomus) “Identificativo della certificazione al diritto del trattamento pensionistico di vecchiaia”, in cui andrà indicato il numero identificativo della certificazione che attesti il possesso dei requisiti da parte del lavoratore;
g) (DataReqAnagrafico) “Data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia” che non deve essere successiva al 31.12.2018.
Esito dell’istanza – L’istanza inviata sarà poi consultabile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, tenendo presente che se la domanda venisse inoltrata dopo il superamento dei fondi stanziati (anche in maniera prospettica), l’Istituto si vedrebbe costretto a respingere la domanda.
Qualora l’esito della domanda sia positivo, verrà accantonato l’importo stimato di contribuzione figurativa a favore del lavoratore per la durata del beneficio, tenendo presente che lo stesso decorrerà dal periodo di paga successivo all’accoglimento della domanda di accesso e che comunque i datori di lavoro potranno presentare l’istanza di autorizzazione al part-time agevolato a partire dal 2 giugno 2016.
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