4 maggio 2016

Parto prematuro: le linee guida dell’INPS

Per gli eventi antecedenti al 25.06.2015, le istanze di congedo vanno presentate in maniera cartacea con il mod. SR01

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
L’INPS, con la Circolare n. 69/2016, ha fornito interessanti istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U. maternità/paternità. In pratica, rispetto alla disciplina previgente che prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto, ora il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partumtutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Parto prematuro – Il D.Lgs. n. 80/2015 agli artt. 2, 3 e 4, nell’ottica di conciliare al meglio i tempi di vita e lavoro dei genitori lavoratori e di assicurare tutele sempre più ampie, ha introdotto importanti novità nell’ambito dei periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro.

Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:
  1. “È vietato adibire al lavoro le donne:

  • a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
  • b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
  • d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi”.

In particolare, la riforma in esame interessa le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata e riguarda, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario ex lett. a dell’art. 16 cit.).

Rispetto a questi parti, la disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto. Con la predetta riforma, invece, il congedo si calcola ora aggiungendo ai 3 mesi post partumtutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

È bene precisare che la riforma in esame non comporta di fatto variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Facciamo due esempi.
Esempio 1 (parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum)
Data parto: 30/6/2015
Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)
Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015
Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015). Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata. Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Esempio 2 (parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum)
Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)
Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)
Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015
Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015).

Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

Periodo transitorio – Il meccanismo appena visto si applica agli eventi coincidenti o successivi alla data del 25 giugno 2015 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015). Per i parti che si sono verificati prima della predetta data, e il cui congedo post partum non si era ancora concluso alla data stessa, è possibile riconoscere l’indennità di maternità anche per gli ulteriori giorni di congedo, a condizione che la lavoratrice si sia effettivamente astenuta dal lavoro nei giorni indennizzabili.

In particolare:
  • se il datore di lavoro ha conteggiato il congedo post partum tenendo conto non solo dei due mesi ante partum, ma anche degli altri giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data di inizio del congedo ante partum, può portare a conguaglio le indennità anticipate per tutto il periodo di congedo concesso alla lavoratrice;
  • se invece il congedo post partum è stato determinato in base alle vecchie regole, oppure tenendo conto solo dei giorni di congedo obbligatorio non fruiti nell’ante partum (due mesi ante partum più eventuali giorni di interdizione anticipata), è possibile, a domanda dell’interessata, un ricalcolo dell’indennità tenendo conto anche dei giorni inizialmente non conteggiati. L’indennizzo di tali giorni ulteriori è possibile solo a condizione che la lavoratrice, nei giorni indennizzabili, si sia effettivamente astenuta dal lavoro senza soluzione di continuità, eventualmente anche ad altro titolo (ad es. a titolo di congedo parentale o ferie - esempio 3).

Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande di indennità di maternità/paternità, durante questo periodo transitorio, le istanze vanno presentate in maniera cartacea, insieme al certificato medico di gravidanza, alla Sede INPS competente, oppure inoltrate alla Sede stessa tramite raccomandata A/R. Per tali domande è utilizzato il mod. SR01. Entro il prossimo mese di luglio l’INPS darà comunicazione dell’avvenuto aggiornamento delle applicazioni per l’acquisizione delle domande per via telematica.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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