17 febbraio 2014

Pensionati esteri. Il modello S1 va presentato all’ASL

Le ASL rilasciano il nuovo modello S1 per l’assistenza sanitaria dei pensionati esteri, che sostituisce l’ex formulario E120 e E121

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I cittadini residenti all’estero, che intendono chiedere l’assistenza sanitaria in Italia, non dovranno più inviare il modello S1 all’INPS, bensì all’ASL se l’interessato risiede nello Stato estero dopo il 1980, ovvero al Ministero della Salute in caso di residenza antecedente alla predetta data. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 2548/2014, a seguito di alcuni quesiti pervenuti in materia di rilascio del formulario S1 da parte delle ASL ai titolari di pensione italiana di carattere contributivo, e loro familiari a carico, che hanno trasferito la residenza in uno degli Stati dell’Unione Europea, Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera e che non hanno diritto all’assistenza sanitaria a carico del Paese di residenza.

Modello S1 - Il modello S1, che ha sostituito i formulari E106, E109, E120, E121, dà diritto all’assistenza sanitaria all’estero, con le stesse modalità previste per il cittadino estero, con oneri a carico dello Stato italiano. In particolare, i pensionati residenti all’estero dopo il 1980 devono chiedere il modello S1 alla ASL di ultima iscrizione, mentre quelli che hanno trasferito la residenza prima di tale data devono rivolgersi al Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) - Uff.06 ex DGRUERI Assistenza sanitaria all'estero dei cittadini italiani- Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma.

Adempimenti ASL – Come precisato in premessa, qualora la richiesta di emissione del documento S1 provenga da un titolare di pensione o da un richiedente la pensione, le ASL dovranno acquisire, direttamente presso i competenti Istituti, una qualsiasi certificazione che, nel caso del richiedente la pensione, attesti la presentazione della domanda e, nel caso del pensionato, la titolarità di una pensione contributiva.

Obblighi assistito – L’assistito, dal proprio canto, potrà presentare alla ASL un’autocertificazione di titolarità di sola pensione italiana contributiva, indicando comunque il numero, categoria e sede INPS competente (nel caso si tratti di un richiedente pensione, lo stesso dovrà indicare la sede INPS presso cui ha presentato la domanda). Sarà compito poi dell’ASL verificare quanto dichiarato, acquisendo eventualmente idonea certificazione dall’Istituto previdenziale soprattutto per accertare il carattere contributivo della pensione.

Chiarimenti INPS – Ciò detto, l’INPS conclude affermando che, in caso di richieste relative a formulari E120 ed E121, gli interessati dovranno rivolgersi alle ASL di ultima iscrizione o, se residenti all’estero prima del 1980, al citato Uff.06 del Ministero della Salute, a cui compete in via esclusiva la competenza in materia.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy