6 dicembre 2012

Pensionati over 65. Niente sconti contributivi

I pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS con più di 65 anni appartenenti alle gestioni autonome dovranno versare i contributi per intero

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Niente sconti contributivi per i pensionati (ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS) ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, c. 15 della L. n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 20028 pubblicato ieri.

La riduzione contributiva – La riduzione contributiva, che trae origine dall’art. 59, c. 15 della L. n. 449/97, consente ai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età di versare un contributo previdenziale ridotto per la metà. Analogo beneficio è concesso ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo.

Gli esclusi – Visto che lo scorso dicembre (Manovra “Salva-Italia”) l’INPDAP e l’ENPALS sono stati soppressi e assorbiti dall’INPS, è sorto il dubbio circa la possibilità per i pensionati over 65 di poter beneficiare ugualmente dell’agevolazione contributiva su descritta anche se appartenenti alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dei due enti soppressi. A far luce sulla vicenda è intervenuto direttamente il M.L.P.S., di concerto col M.E.F., chiarendo esplicitamente che è “non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni”. Ciò significa, che la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte a ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite. In ogni caso, l’Istituto previdenziale provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.
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