Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 220 di ieri, ha fornito importanti istruzioni operative riguardanti la materia della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici e delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. In particolare, è stato chiarito che se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni; in caso contrario (cioè se residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni), detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
Normativa – Come è noto, la prima manovra estiva (L. n. 98/2011) all’art, 38, c. 1, lett. d), numero 2) ha introdotto la prescrizione in cinque anni dei ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art. 24 della L. n. 88/1989, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. Nel dettaglio, tale disposizione si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Ratei arretrati maturati dopo/entro il 6 luglio 2011 - Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011, si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data. Ad esempio, il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016. Mentre per quelli maturati entro il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato art. 38), anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, il diritto ai ratei arretrati si prescrive secondo il seguente meccanismo di “riduzione” del previgente periodo decennale di prescrizione: se alla data del 6 luglio 2011 residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni; in caso contrario (cioè se residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni), detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.
La verifica - Nel caso in cui sia stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere secondo le seguenti modalità operative: considerare la data di presentazione della domanda di rateo (es. 6 luglio 2010); considerare il decennio precedente la data di presentazione della domanda (es. 6 luglio 2000); verificare il termine decennale di prescrizione che residua alla data del 6 luglio 2011 (es. 9 anni, essendo decorso 1 anno dal 6 luglio 2010 al 6 luglio 2011); ridurre a cinque anni il residuo termine decennale di prescrizione da far decorre dal 6 luglio 2011 (es. il rateo del 6 luglio 2000 si prescrive il 6 luglio 2016). Se invece è stata presentata domanda di rateo arretrato, per verificare l’intervenuta prescrizione di quanto maturato entro il 6 luglio 2011 occorre procedere come sopra descritto, ad eccezione dell’ultimo passaggio dove è necessario verificare che la domanda sia stata presentata entro il termine residuale della prescrizione decennale da far decorrere dal 6 luglio 2011 (es. domanda presentata il 6 luglio 2012 entro un anno dal 6 luglio 2011, pertanto, il rateo di luglio 2002 non è prescritto).
Prescrizione dei ratei per gli invalidi civili – In assenza di esplicito richiamo, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano a essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue: i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile; i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile.
Recupero degli indebiti pensionistici - Infine, l’INPS tiene a precisare la suddetta disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’INPS alla relativa ripetizione si prescrive nell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.
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