17 dicembre 2013

Pensione di inabilità. Chiarimenti sull’incompatibilità

L’attività lavorativa autonomo o subordinata comporta la revoca della pensione di inabilità dal primo giorno del mese successivo dell’evento imputato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Scatta la revoca del trattamento di inabilità in capo al dipendente pubblico, qualora venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione in argomento oppure in presenza dell’iscrizione agli albi professionali o agli elenchi nominativi. In tal caso, la revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 20590 di ieri.

Incompatibilità –
L’incompatibilità del trattamento pensionistico, disciplinato dall’art. 10 D.M. n. 187/1997, si ha in caso di svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma; mentre la revoca della pensione di inabilità opera in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa. Gli interessati, al riguardo, hanno l’obbligo di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali è stato attribuito il trattamento.

Condizioni –
L’Istituto previdenziale evidenzia, inoltre, che la concessione della pensione di inabilità, al soggetto riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa, è subordinata alla cancellazione da parte dell’interessato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo ed integrativo della retribuzione.

Erogabilità – Quanto all’erogabilità del trattamento previdenziali, qualora si accerti la sussistenza dei requisiti contributivi, ma non di quelli per l’erogazione della medesima, l’interessato è chiamato a documentare il fatto che non sussistano le condizioni ostative per il pagamento della prestazione. Pertanto, ai fini della corresponsione della pensione devono verificarsi non solo le condizioni di erogabilità, ma anche l’ulteriore condizione che all’atto della concessione della pensione l’interessato non percepisca compensi per attività lavorativa subordinata o autonoma. Quindi, una volta accertata la sussistenza del diritto alla pensione di inabilità, la stessa sarà concessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia ai trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione, o a quello della cancellazione degli elenchi nominativi o albi professionali, purché a tale data sia cessata ogni attività lavorativa, dipendente o autonoma.
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