Premessa – Con la rata di agosto 2013 verrà finalmente chiusa la partita in merito al pagamento degli arretrati agli eredi dei pensionati deceduti cui la Consulta aveva destinato nel 1993 e nel 1994 tardive integrazioni delle pensioni; si tratta, in particolare, di coloro cui spettavano gli arretrati per le sentenze sull’integrazione al minimo e sulle pensioni di reversibilità (sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994). A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 10236 del 25 giugno 2013 ricordando, tra l’altro, che dal 27 maggio 2013 è stata chiusa la procedura RIBOT, disponibile per la sola consultazione.
Pagamento arretrati - L'art. 36, c. 1 della L. n. 449/98 (cioè del collegato alla finanziaria per il 1999) ha modificato le precedenti norme sul pagamento degli arretrati dicendo tra l'altro che "la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5% dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1º gennaio 1996 alla data di pagamento". Si aggiunge, inoltre, che "le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge". Non solo: "le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota di eredità a ciascuno spettante".
Ultima rata – Ora l’Istituto previdenziale ha fatto sapere che, con valuta 1° luglio 2013, viene disposto l’ultimo pagamento delle annualità a favore degli eredi dei pensionati deceduti, beneficiari di arretrati per le sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale, per i quali le Sedi hanno memorizzato i dati entro il 24 maggio 2013. Pertanto, con la rata di agosto 2013 sarà disposto l’ultimo pagamento in favore dei titolari di pensione, per i quali le Sedi hanno memorizzato i dati entro il 24 maggio 2013.
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