7 giugno 2013

Pensioni d’oro. Il contributo di solidarietà è incostituzionale

Pensionati d’oro salvi dal contributo di solidarietà per motivi di incostituzionalità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I pensionati d’oro che superano la soglia dei 90.000 euro annui non dovranno più corrispondere il contributi di solidarietà, in quanto incostituzionale. Pertanto, i soldi trattenuti dall’estate 2011 fino ad ora vanno restituiti ai diretti interessati. A stabilirlo è la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 116 del 5 giugno 2013, ha considerato di natura tributaria la perequazione sui trattamenti pensionistici, poiché si ravvisa "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini".

Contributi di solidarietà – Il contributo solidarietà, introdotto dalla manovra estiva 2011 (art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111/2011), è rivolto alle pensioni degli ex dipendenti pubblici che sono titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro. In particolare, il valore del contributo di solidarietà cambia a seconda che si riferisca a un trattamento pensionistico compreso tra 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui ovvero sia superiore a 150 mila; nel primo caso, infatti, il valore del contributo è del 5%, nel secondo invece del 10%. Ricordiamo, inoltre, che il ticket andava versato mensilmente e per tre anni e mezzo, dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014.

Campo di applicazione - Per calcolare la pensione d’oro su cui applicare il ticket al 5 o al 10%, la manovra estiva 2011 precisa che concorrono a formare la pensione d’oro su cui applicare la trattenuta del contributo di solidarietà:
- pensioni erogate in aggiunta o integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio;
- le pensioni integrative erogate da ogni fondo pensione (aperto, chiuso, pip);
- i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle Regioni a Statuto speciale(Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia);
- i trattamenti delle gestioni di previdenza obbligatoria presso l’Inps per (il personale addetto alle imposte di consumo; per il personale dipendente dalle aziende private di gas; per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

Sono invece escluse le prestazioni assistenziali, gli assegni straordinari di sostegno a reddito, le pensioni erogate alle vittime del terrorismo, le rendite INAIL.

Contributo di solidarietà incostituzionale
- Il giudizio di incostituzionalità del “contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici” è stato promosso dalla Corte dei conti, regione Campania e Lazio, secondo un ragionamento analogo a quello fatto nella pronuncia n. 241/2012. In quell’occasione, infatti, la sentenza non si era conclusa con una dichiarazione di illegittimità solo per un vizio nel ricorso. La ragione di fondo dell’illegittimità sta nel fatto che il ticket ha natura tributaria “in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici”. In pratica, non viene rispettato il principio di uguaglianza, a parità di reddito, in quanto il ticket si applica solo a una categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici. Facendo un esempio, chi ha accumulato fra il 2010 e il 2011, un reddito da 200.000 euro lordi si vedeva chiedere 18.000 euro se maturati da pensione, 15.500 se guadagnato lavorando in un ufficio pubblico e zero euro se frutto di lavoro privato. Pertanto, forte di questa discriminazione, è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma.
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