10 gennaio 2012

Pensioni di privilegio. Semplificato l’iter procedurale

Se la patologia è la stessa del 2010, l’inabile potrà ricevere il trattamento senza effettuare ulteriori accertamenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Sono stati semplificate le modalità procedurali per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici di privilegio. Infatti, il Comitato Tecnico per le Pensioni Privilegiate, con la determinazione presidenziale n. 389 del 5 dicembre 2011, ha introdotto l’art. 6-bis il quale prevede che, se la patologia per cui viene chiesta la pensione di privilegio è la stessa che ha portato al riconoscimento della causa di servizio, l’INPDAP non deve fare ulteriori accertamenti purché la Commissione medica abbia riconosciuto il richiedente, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni e abbia individuato l’ascrivibilità della patologia alla tabella A) allegata al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i. Lo comunica l’INPDAP con la nota operativa n. 49 del 30 dicembre 2011.

Abrogazione degli Istituti – Si rammenta che l’art. 6 della L. 22 dicembre 2011, n . 214 (manovra “salva-Italia”) di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 201/2011 ha abrogato a decorrere dal 6 dicembre u.s. gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Pertanto, l’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 solo nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale adibito al soccorso pubblico.

Procedimenti esclusi – Infine, la nota operativa in commento stabilisce che sono esclusi dalla semplificazione:
- i procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011;
- i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;
- nonché i procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima dell’entrata in vigore del decreto legge in esame.
Si attendono a breve ulteriori sviluppi in merito con la circolare esplicativa della riforma pensionistica.
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