5 ottobre 2012

Pensioni in regime internazionale. I chiarimenti dell’INPS

L’eventuale pensione estera non è rilevante ai fini del raggiungimento di € 1.405,05; soglia entro la quale opera la perequazione del 2,60%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A seguito dell’entrata in vigore della manovra “Salva-Italia” (1° gennaio 2012), che modifica radicalmente i modi e le tempistiche per accedere ai trattamenti pensionistici, l’INPS, con la circolare n. 119 di ieri, ha fornito importanti chiarimenti in merito alle pensioni in regime internazionale. In particolare, viene precisato che la pensione italiana e i redditi conseguiti in Italia devono essere assimilati alle pensioni e redditi conseguiti all’estero, salvo diversamente disposto dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 883/2004. Ciò significa che, ai fini dell’individuazione dell’importo del trattamento pensionistico su cui attribuire l’aumento di perequazione (2,60%), l’eventuale prestazione estera è assolutamente irrilevante. A tal proposito, è utile ricordare che per quest’anno la perequazione del 2,60% viene attribuita sui trattamenti pensionistici complessivi il cui importo mensile non superi euro 1.405,05.
Cessazione o proseguimento del lavoro all’estero – Importanti precisazioni arrivano anche sul fronte della cessazione dell’attività per accedere alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia. In particolare, è richiesta anche la cessazione dell’attività lavorativa estera per accedere al trattamento pensionistico, visto che sul tema la legislazione UE e quella italiana sono assolutamente considerate equiparate.

Versamenti volontari – Continuano invece a non avere rilevanza nella legislazione italiana per l’accertamento del diritto a pensione, i provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria emessi dall’istituzione di uno Stato membro dell’UE, anche nei confronti di soggetti già assicurati in Italia alla data dell’autorizzazione.

Pensione di vecchiaia – La totalizzazione dei periodi di contribuzione italiana ed estera può avvenire in due modi differenti, ossia a seconda se i requisiti contributivi dei soggetti siano stati già assicurati in Italia e/o all’estero al 31 dicembre 1995, oppure in data posteriore. Nel primo caso, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e del requisito di 20 anni di contribuzione sono valutabili i periodi di contribuzione italiana a qualsiasi titolo versata o accreditata; analogamente dovranno essere presi in considerazione i periodi maturati ai sensi della legislazione di uno degli altri 26 Stati membri dell’UE. Nella seconda fattispecie, invece, per l’accertamento dei requisiti contributivi potrà essere presa in considerazione anche quella estera.

La pensione anticipata – Analoga differenziazione bisogna fare per il conseguimento della pensionate anticipata. Infatti, per i soggetti con anzianità contributiva italiana o estera al 31 dicembre 1995, le riduzioni percentuali dell’importo spettante a titolo di pensione anticipata al soggetto con anzianità contributiva italiana o estera al 31 dicembre 1995, che abbia diritto a una quota di pensione italiana retributiva ed acceda alla pensione anticipata prima del 62° anno di età, operano anche sulla quota retributiva delle pensioni liquidate in regime comunitario. Mentre per i soggetti con anzianità contributiva italiana o estera da data successiva al 31 dicembre 1995, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto a pensione anticipata è valutata tutta la contribuzione versata o accreditata, a eccezione in particolare della contribuzione da prosecuzione volontaria. Di conseguenza, non possono essere totalizzati i periodi assicurativi italiani con quelli esteri derivanti da prosecuzione volontaria.
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