17 marzo 2016

Pensioni: l’INPS spiega il meccanismo del “doppio calcolo”

Autore: DANIELE BONADDIO
L’INPS, con il Messaggio n. 1180/2016, illustra le procedure di prima liquidazione delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla luce del c.d. “meccanismo di doppio calcolo” scaturito in conseguenza dell’art. 1, co. 707 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Il disposto normativo, in particolare, si applica su tutte le pensioni liquidate o da liquidare, a decorrere dal 2 gennaio 2012, ai soggetti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e con contribuzione successiva al 31 dicembre 2011.

In pratica, per tali pensioni è stato disposto che venga effettuato dalla decorrenza originaria un secondo calcolo interamente retributivo, oltre a quello previsto dall’art 24, comma 2 della Legge 214/2011 (Manovra Salva-Italia) e che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, venga posto in pagamento l’importo meno favorevole dei due.
Pertanto, nel caso in cui il calcolo ai sensi del comma 707 risulti vincente dalla decorrenza della pensione, il relativo importo viene perequato anno per anno ed impostato dal 1° gennaio 2015.
Per i periodi precedenti resta, invece, in pagamento l’importo calcolato ai sensi della Legge n. 214/2011.

L’Istituto Previdenziale nel testo del Messaggio specifica che i modelli di liquidazione delle pensioni di tutte le gestioni riportano l’informazione del sistema di calcolo utilizzato.
Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata senza l’applicazione della Legge n. 190/2014, viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata ai sensi della Legge 214/2011”.
Nel caso in cui la pensione sia stata calcolata con l’applicazione della Legge 190/2014 viene riportata la dicitura: “La pensione è stata calcolata in attuazione dell’art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190”.

Doppio calcolo” – Il meccanismo del “doppio calcolo” deriva dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014), la quale all’art. 1, co. 707 stabilisce che “in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti” prima della Manovra Salva-Italia (art. 24, co. 2 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011), che ha esteso il sistema contributivo anche ai lavoratori che il 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e fino ad allora si vedevano calcolare la pensione sulla base delle regole del vecchio sistema retributivo.

Tale estensione, però, ha portato con sé una complicazione di non poco conto alla quale l’attuale Governo ha dovuto porre rimedio: ossia la possibilità per chi aveva continuato a lavorare anche dopo aver raggiunto l’età pensionabile di cumulare i benefici del sistema di calcolo retributivo (fino a tutto il 2011) con il monte di contributi maturato tra gennaio 2012 e l’effettivo pensionamento.
Ciò ha portato l’INPS a dover corrispondere assegni pensionistici più sostanziosi rispetto a quanto sarebbero stati con le regole precedenti.

Per ovviare a tale problema, l’INPS ha messo in atto un particolare meccanismo di “doppio calcolo”, che si sostanzia nel seguente modo:
  1. innanzitutto, si ricalcola la pensione applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012, vale a dire calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
  2. l’importo così ottenuto verrà confrontato con le regole attuali, che prevede un calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato.

Dal raffronto così operato, verrà messo in liquidazione l’importo minore.

Inoltre, l’INPS fa sapere che procederà “al recupero delle somme indebitamente corrisposte” a decorrere dal 1° gennaio 2015.

I risparmi ottenuti dalla decurtazione affluiranno in un apposito fondo gestito dall’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti che dovranno essere individuate con DPCM.

Campo di applicazione - Ma chi sono i soggetti che vedranno probabilmente decurtarsi l’assegno pensionistico?

Ebbene, si tratta di tutti i lavoratori iscritti all’Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il “sistema contributivo”.

Restano, invece, fuori dal campo di applicazione le pensioni ordinarie d’ inabilità, per le quali non potrà essere computata un’anzianità contributiva superiore a 40 anni (art. 2, co. 3, lett. a) della L. n. 222/1984.

Scelta dell’importo - Ai fini dell’individuazione dell’importo di pensione da porre in pagamento a partire dal 1° gennaio 2015, l’INPS si avvale di due calcoli, scegliendo quello che risulta minore alla data di decorrenza della pensione.

Ma vediamo nel dettaglio come avviene il calcolo ai sensi della Legge 214/2011 (Manovra Salva-Italia) ovvero ai sensi dell’art. 1, comma 707 Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Nel primo caso, viene effettuato il calcolo in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2012, e quindi:
  • sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, entro i limiti dei 40 anni: Quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992; Quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011.
  • sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 in poi.

Nel secondo caso invece, la pensione è calcolata interamente con il sistema retributivo senza effettuare il taglio ai 40 anni di contribuzione, e quindi:
  • Quota A per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
  • Quota B per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione.
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