Premessa – Gli importi pensionistici che eccedono i 1.000 euro, in deroga a quanto previsto dalla manovra “Salva-Italia” (art. 12 della L. n. 214/2011), possono essere pagati in contanti allo sportello solo in via eccezionale, vale a dire quando il trattamento pensionistico supera occasionalmente il suddetto importo (come per esempio tredicesima, arretrati, conguagli a credito, ecc.). Mentre sono richiesti strumenti di pagamento elettronici qualora la rata mensile “ordinaria” superi i 1.000 euro. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 17897/2012 fornendo le istruzioni operative in merito.
Assegno di traenza - Come è noto, lo scorso 1° luglio 2012 sono entrate ufficialmente in vigore le norme che vietano l’incasso in contanti di pensioni superiori ai 1.000 euro. Infatti, i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente dotarsi di strumenti elettronici bancari o postali dove farsi accreditare la pensione, qualora le somme da riscuotere superino la predetta soglia. Tuttavia, il suddetto termine è stato oggetto di proroga fino al 30 settembre u.s.; data entro la quale è stato possibile incassare la pensione anche in assenza di un c/c o altri canali che assicurino la tracciabilità dei flussi. Tuttavia, i trattamenti pensionistici che eccedono la soglia dei 1.000 euro non sono stati immediatamente resi disponibili a favore del pensionato/lavoratore, poiché tali somme sono confluite in un conto di servizio transitorio infruttifero e senza oneri per il beneficiario. In altre parole le rate di pensione/retribuzione risultano “congelate” e saranno sbloccate solamente nel momento in cui l’interessato si deciderà ad aprire un valido strumento di accreditamento. Una volta effettuata la scelta, il trasferimento sarà effettuato senza addebito di spese e oneri per il beneficiario.
Importi aggiuntivi – Un chiarimento importante sull’argomento in commento arriva dalla L. n. 44/2012, di conversione del D.L. n. 16/2012, la quale ha stabilito che, nell’individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro non devono essere presi in considerazione gli importi che superano occasionalmente la soglia stabilita, per la concomitante erogazione di importi aggiuntivi, quali tredicesima, arretrati, conguagli.
La procedura – Nel caso in cui gli Uffici pagatori localizzino allo sportello la presenza di una cedola di importo superiore a 1.000 euro, dovranno verificare se si tratti di un evento eccezionale oppure ordinario. Nel primo caso la cedola viene marcata con apposito codice che, riconosciuto dall’Ufficio pagatore, consente di procedere al pagamento allo sportello. Per le ipotesi ordinarie, invece, il pagamento viene ugualmente disposto, con l’opportunità da parte dell’Ente pagatore di poter provvedere, su richiesta dell’interessato, a modificare le modalità di pagamento dichiarate all’INPS. In tal caso, una volta ricevuta la disposizione di pagamento, l’Ente pagatore verifica se l’interessato abbia nel frattempo richiesto una modalità di pagamento compatibile con le disposizioni di legge (accredito in conto corrente, su libretto di risparmio, su carta prepagata) e solo dopo tale ricognizione si procede alla gestione del pagamento. Diversamente, è tenuto a restituire all’INPS la rata, rendicontandola come non pagata. In quest’ultimo caso, le strutture territoriali dovranno: procedere al pagamento del rateo sospeso/riaccreditato con la procedura PAGAMENTI VARI, previa acquisizione dell’IBAN; modificare la modalità di pagamento della pensione con la procedura VARIAZIONE UFFICI PAGATORI. Infine, l’INPS tiene a precisare che dal 1° ottobre 2012 è obbligatorio segnalare alle strutture territoriali le posizioni sospese e riaccreditate da Poste o riaccreditate da banche.
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