Premessa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 7 del 14 marzo 2012, ha chiarito che pur in considerazione delle norme che prevedono, per gli iscritti al Fondo volo presso l'INPS, un'età ridotta per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, non sussistono presupposti, allo stato attuale della normativa, per poter ritenere applicabile il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento che sarebbe dovuta essere senza l’applicazione della riduzione di legge.
I quesiti – L’AVIA (Assistente di Volo Italiani Associati) ha avanzato richiesta di interpello in merito alle modalità di determinazione dell’importo della pensione secondo il sistema contributivo, con riferimento agli iscritti al Fondo volo presso l’INPS. In particolare, alla luce delle particolari norme che prevedono un’età ridotta per l’accesso alle prestazioni pensionistiche per tali soggetti, l’istante richiede maggiori delucidazioni relativamente al coefficiente di trasformazione da applicare per la determinazione dell’importo della pensione.
Chiarimenti preliminari – In via preliminare, il M.L.P.S. richiama la normativa pensionistica di riferimento del personale iscritto al Fondo volo (art. 3, c. 3 e 11, del D.Lgs. 164/1997), il quale prevede una riduzione dei requisiti contributivi e anagrafici, a causa delle peculiari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare, il comma 11 stabilisce, per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, una riduzione dell’età anagrafica di un anno ogni cinque anni interi dilavoro svolto con l’obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un massimo di cinque anni.
Il sistema contributivo –Quanto alle modalità di calcolo dei contributi, il M.L.P.S. rammenta che nell’ambito del sistema contributivo, l’importo annuo spettante si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per un coefficiente di trasformazione relativo all’età del medesimo al momento del pensionamento. Ovviamente, il coefficiente, periodicamente adeguato con D.M., cresce in relazione all’età di accesso al pensione. A tal proposito, si precisa che il passaggio al sistema c.d. “delle quote”, non incide sul metodo di calcolo della pensione nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, c. 6, L. n.335/1995.
La risposta – Alla luce di quanto finora esposto, il M.L.P.S. non lascia alcun margine di interpretazione delle disposizioni su richiamate, in quanto l’applicazione del coefficiente deve ricondursi semplicemente all’età dell’assicurato al momento del pensionamento. Pertanto, non sussiste alcun presupposto che faccia ritenere applicabile il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento che sarebbe dovuta essere senza l’applicazione della riduzione di legge.
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