Premessa – I contributi ai fini pensionistici del personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, ovvero, in ferma volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) appartenente alla categoria dei militari di truppa in servizio temporaneo, gravano interamente sulle casse del Ministero della Difesa. A tal fine, il dicastero dovrà indicare nelle denunce contributive mensili il valore delle “paghe nette lordizzate”, cioè il valore comprensivo dei contributi a carico del lavoratore. Da notare, inoltre, che le eventuali componenti retributive aggiuntive alle “paghe nette” sono assoggettate alla contribuzione secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 96/2014 la quale riepiloga alcuni aspetti previdenziali di tale categoria che è caratterizzata da connotazioni particolari che la distinguono dai militari in servizio permanente.
Insussistenza dell’obbligo contributivo – Restano esclusi dall’obbligo di contribuzione da parte del Ministero della Difesa, la parte di servizio dei volontari corrispondente agli obblighi di leva per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2004. Tale termine è giustificato dalle disposizioni della Legge 23 agosto 2004, n. 226 che dal 1° gennaio 2005 sospende gli obblighi di leva.
Stop al contributo – Altra importante precisazione, evidenziata dall’Istituto previdenziale, riguarda l’assenza dell’obbligo da parte del lavoratore di iscriversi alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”. Ne consegue, dunque, che non deve essere versato il relativo contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. Il personale in esame non può, quindi, accedere alle prestazioni di carattere creditizio e sociale previste nell’ambito della predetta gestione creditizia. Ciò è spiegato dal fatto che “il personale in ferma di leva breve o prolungata ha un rapporto di servizio a tempo determinato e non un rapporto di impiego”; infatti, “i militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma”.
Buonuscita – I militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio continuativo, così come quello permanente, hanno diritto alla buonuscita. I lavoratori in questione, quindi, essendo iscritti al Fondo ex ENPAS dalla data in cui transitano nei ruoli del servizio permanente, possono godere della suddetta prestazione economica. A tal proposito, si rammenta che i periodi precedenti al servizio permanente possono essere valorizzati ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso a carico dell’iscritto dopo il passaggio nei ruoli.
Uniemens – Ai fini operativi, invece, l’INPS rammenta che nelle denunce contributive per il personale di cui trattasi deve essere indicato il codice 38 “Personale militare di ferma breve o prolungata” nell’elemento “TipoImpiego”. L’utilizzo di tale codice inibisce la valorizzazione degli elementi della “gestione credito” e della “gestione previdenziale”.
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