13 ottobre 2015

Personale P.A. Definite le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento

Adottato il Dpcm che definisce le tabelle per favorire la mobilità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con il Dpcm 26 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 settembre 2015, sono state definite le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Tali tabelle, in particolare, hanno lo scopo di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni le tabelle individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali.
Criteri di inquadramento – Il Decreto in trattazione definisce altresì i criteri di inquadramento che le amministrazioni pubbliche devono operare, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche e ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.

La fascia economica derivante da progressione economica nel profilo di appartenenza non può comunque dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore contenuto professionale per i quali è previsto un più elevato livello di inquadramento giuridico iniziale. Al riguardo, è chiaro che l’individuazione della posizione di inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilità intercompartimentale deve tenere conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione.

Trattamento economico e previdenziale – Infine, all’art. 3 del Decreto viene disciplinato il trattamento economico e previdenziale del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, viene stabilito che nei casi di mobilità diversa da quella volontaria i dipendenti trasferiti mantengono:
• il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facoltà assunzionali;
• la facoltà di optare per l’inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
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