17 aprile 2013

Personale viaggiante. Chiarimenti sui requisiti pensionistici

Per accedere alla pensione servono 60 anni (più finestra mobile) per il “personale viaggiante”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica di “personale viaggiante” possono accedere alla pensione a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Diverso è il discorso per gli invalidi che possono collocarsi a riposo quando abbiano maturato almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 6340 di ieri, a seguito di alcune richieste di chiarimento in merito al requisito della perdita del titolo abilitante per raggiungimento del limite di età, per gli iscritti al fondo autoferrotranvieri che rivestono la qualifica ed esercitano le mansioni di “personale viaggiante”.

I requisiti
- L’art. 3, c. 6, del D.Lgs. n. 414/1996 chiarisce che l’età pensionabile per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestono la qualifica di “personale viaggiante” è di 60 anni per gli uomini e di 55 anni per le donne. Al riguardo, si rammenta che tali requisiti anagrafici sono soggetti alla c.d. “speranza di vita”, con esclusione dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età. Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico si precisa che: i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa al raggiungimento dei 60 anni accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina di cui alla L. n. 247/2007; per i lavoratori per i quali, invece, non viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dei limiti di età l’accesso al trattamento pensionistico avviene trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Perdita del titolo abilitante
– Nel dettaglio, il titolo abilitante viene meno nell’ipotesi in cui: l’autista di autobus o il conducente di tram ha compiuto 60 anni e non chiede l’elevazione del limite di età; l’autista di autobus o il conducente di tram sottoposto a 60 anni a visita per l’elevazione del limite di età, non ottiene tale elevazione. In tali situazioni l’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia si consegue al raggiungimento del limite di età di 60 anni più la finestra mobile. La domanda di pensione, in questi casi, andrà anche corredata da: dichiarazione di responsabilità di non aver richiesto/non essere stato sottoposto ad accertamento sanitario per l’elevazione del limite di età, ovvero documentazione attestante l’esito negativo dei prescritti accertamenti medico-legali per l’elevazione del limite di età. Al contrario, il titolo abilitante non viene meno: nell’ipotesi in cui l’autista di autobus o il conducente di tram al compimento di 60 anni ha ottenuto l’elevazione del limite di età (anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro intervenga prima della maturazione delle condizioni di seguito precisate); per tutti gli altri profili appartenenti alla qualifica di personale viaggiante (macchinista, capotreno, controllore, ecc.). In queste ultime situazioni invece, l’accesso al trattamento pensionistico si consegue a 60 anni più incremento per l’adeguamento alla speranza di vita (pari per il triennio 2013/2015 a 3 mesi) e la finestra mobile.

Pensione di invalidità – Per quanto concerne invece gli invalidi, questi ultimi possono accedere alla pensione quando abbiano maturato almeno 10 anni di servizio e purché per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possano essere adibiti ad altri servizi dell'azienda.
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