11 aprile 2012

Polizza assicurativa. Chiarimenti sul trattamento fiscale

I C.d.l. riepilogano le principali disposizioni che regolano il corretto trattamento fiscale delle polizze assicurative per i dipendenti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa -Gli esperti della Fondazione Studi C.d.l., con il parere n. 14 del 4 aprile 2012, sono stati chiamati a rispondere a un quesito riguardante il corretto trattamento fiscale da applicare sulle polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro per il lavoratore dipendente.A tal fine, per comprendere quali emolumenti concorrono a formare reddito per il lavoratore, i C.d.l. fanno un distinguo tra:beni o servizi che il datore attribuisce al dipendente per una propria utilità, i quali non concorrono a formare il reddito del dipendente; beni o servizi che il datore attribuisce al dipendente per un’utilità o interesse del medesimo che invece rientrano nella base imponibile per il calcolo del reddito del lavoratore.

Assicurazioni in favore del datore –Nella prima ipotesi, che ricomprende le assicurazioni per infortuni/morte professionali, le assicurazioni per responsabilità civile, le assicurazioni c.d. temporanee caso morte/infortuni con beneficiario il datore, i C.d.l. affermano che tali polizze sono deducibili dal datore di lavoro secondo il criterio della “competenza temporale” (ex art. 109, c. 2, lett. b) TUIR), ciò significa che la deducibilità va rapportata al periodo di maturazione.

Assicurazioni in favore del dipendente –In quest’ultimo caso invecei premi pagati per la polizza assicurativa sono deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di competenza. Al riguardo, gli esperti della Fondazione Studi ritengono utile ricordare i fringe benefit che concorrono a formare il reddito del lavoratore, ovvero:i contributi versati dal datore di lavoro (o dal dipendente) a casse o enti con finalità di assistenza sociale, indipendentemente dal loro importo;i contributi versati dal datore di lavoro (o dal dipendente) a casse o enti con finalità di assistenza sanitaria o per previdenza complementare, superiori a € 3.615,20 annui;i contributi la cui obbligatorietà non è stabilita da una disposizione di legge; i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dal datore di lavoro in favore del proprio dipendente.
Al contrario, non concorrono alla formazione della base imponibile del reddito del dipendente:i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore inottemperanza a disposizione di legge, senza alcun limite (art. 51, c. 2, lett. a) TUIR);i contributi per assistenza sanitaria, versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale dal datore di lavoro o dal dipendente, per un importo complessivamente non superiore a € 3.615,20 annui. L’eccedenza rispetto a tale limite costituisce reddito imponibile per il lavoratore dipendente. E infine, vi sono i contributi per previdenza complementare versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, i quali sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57 (ex art. 10 del TUIR); mentre la parte non dedotta costituisce reddito di lavoro dipendente.
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