2 ottobre 2013

Premi INAIL. Via stretta per gli occasionali

È stato posto il limite massimo per l’impiego di collaboratori occasionali ai fini dell’esonero dal pagamento dei premi INAIL

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Affinché il datore di lavoro sia esonerato dal pagamento dei premi INAIL, la collaborazione occasionale non deve essere resa più di una/due volte al mese e non deve superare le 10 giornate lavorative in un anno solare. Infatti, l'obbligo assicurativo nei confronti dei familiari che prestano attività nell'azienda scatta ogni qualvolta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale. A renderlo noto è il ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 14184/2013, fornendo utili istruzioni sul trattamento contributivo e assicurativo dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, sottolineando altresì che gli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL sono assai più stringenti di quelli previdenziali.

Vecchio orientamento – In precedenza, il Ministero del Welfare (nota protocollo n. 10478/2013) aveva fissato le regole generali per individuare le collaborazioni occasionali rese da familiari nell’ambito di imprese operanti nei settori artigianato, agricoltura e commercio per le quali non potessero non essere assolti gli obblighi contributivi (sia INPS che INAIL). Le regole dettate nella su citata nota si sarebbero dovute applicare con riferimento ai familiari già titolari di altro rapporto di lavoro oppure pensionati o comunque in maniera non prevalente o continuativa. In via preliminare il MLPS richiama le caratteristiche della collaborazione familiare, la quale viene resa in virtù di un’obbligazione di natura “morale”, basata sulla c.d. “affectio vel benevolentiae causa”, cioè sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non prevede la corresponsione di alcun compenso. Circostanza che spinge il Ministero a fissare in via di principio la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da poter escludere l’obbligo di contribuzione. In particolare, due sono i casi in cui è rispettata “presuntivamente” la natura dell’occasionalità: pensionati e impiegati full time. I primi perché non possono garantire al familiare che sia titolare o socio dell’impresa un impegno con carattere di continuità. Pertanto, tali collaborazioni sono considerate di tipo gratuito. Analoga situazione si ha per gli impiegati a tempo pieno presso altro datore di lavoro, in quanto ha comunque poco tempo per poter espletare altre attività o compiti con carattere di prevalenza e continuità presso l’azienda del familiare. Oltre alle fattispecie su menzionate, la norma considera di tipo occasionale le prestazioni rese entro il limite quantitativo dei 90gg, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell’anno solare. Ciò vuol dire che, nel caso di superamento di 90 giorni, il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche se l'attività resa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno nel tetto massimo delle 720 ore annue.

Nuovo orientamento - A distanza di un mese è arrivato il dietrofront del Ministero del Lavoro, chiarendo che le suddette indicazioni sono da riferirsi esclusivamente “agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell’INPS”. In relazione agli obblighi assicurativi INAIL invece valgono le istruzioni (più stringenti) fornite nel passato dallo stesso istituto assicuratore, in base alle quali “a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore” gli obblighi assicurativi ricorrono “ogni qualvolta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale”. Si ritiene, invece, “accidentale” una prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condizione che nell’anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative. Pertanto, ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 occorre tener presente che: la base numerica su cui calcolare il totale dei “lavoratori presenti sul luogo di lavoro” al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprendere anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” e cioè i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL; ai fini dell’individuazione della quota del 20% necessaria per l’adozione dell’anzidetto provvedimento non vanno computati, evidentemente, i lavoratori non assicurabili all’INAIL.
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