10 agosto 2016

Premio INAIL: terza rata 2016 in scadenza

Il prossimo 22 agosto 2016 scade l’ultimo giorno utile per il versamento della III rata del premio di autoliquidazione 2015/2016

Autore: DANIELE BONADDIO
Ultimatum per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale dei premi INAIL, scaduto il 16 febbraio scorso. Infatti, entro il 22 agosto 2016 va versata la III rata del premio di autoliquidazione 2015/2016, senza alcuna maggiorazione. In realtà, il termine originariamente fissato per il 16 agosto è stato differito dal decreto semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter della L. n. 44/2012), il quale afferma che gli adempimenti fiscali – compresi i premi assicurativi e/o dei relativi accessori - che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Ora, considerato che il 20 agosto cade di sabato, il termine slitta di altri due giorni, ossia al 22 agosto p.v.

La riduzione – Con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2015 sono state rese note le modalità applicative della riduzione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, previsti dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
In particolare, la misura della riduzione da applicare:
  • al premio di regolazione 2015 è pari al 15,38%;
  • al premio di rata 2016 è pari al 16,61%.

Campo di applicazione – A essere interessati all’adempimento in commento sono i datori di lavoro che hanno scelto di usufruire del pagamento rateale dell’autoliquidazione 2015/2016, scaduto lo scorso 16 febbraio 2016. In particolare, sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965.

In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Inoltre, sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all’impresa familiare e gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.

Pagamento rateale - I datori di lavoro che si sono avvalsi del pagamento rateale, pagheranno il totale del premio dovuto in quattro appuntamenti:
  1. il 16 febbraio 2016 si è versata la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
  2. il 16 maggio 2016 bisogna versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorato di interessi calcolati con il coefficiente 0,00172603;
  3. entro il 22 agosto 2016, invece, si verserà la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorato di interessi calcolati con il coefficiente 0,00349041;
  4. infine entro il 16 novembre 2016 si verserà la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo d’interessi calcolati con il coefficiente 0,00525479.

Per quest’anno il tasso di interesse da applicare alla 2°, 3° e 4° rata è pari allo 0,7% (tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2014 determinato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).



Modalità di pagamento - La rata del premio INAIL va versata mediante il Modello unificato F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”, nel seguente modo:


  • Codice sede: indicare il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Il codice della sede, composto sempre di cinque numeri, è reperibile sul sito www.inail.it – inail – uffici territoriali. L’elenco dei “Codici sede INAIL” è pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it;
  • Codice ditta: indicare il Codice ditta;
  • C.C.: indicare il codice di controllo;
  • Numero di riferimento: occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:

- Premio di autoliquidazione INAIL: riportare il numero 902016, che individua la richiesta di pagamento dell’autoliquidazione 2015/2016;
- Contributi Associativi: riportare il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24", sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”.


  • Causale: indicare "P";
  • Importi a debito versati:

- Premio INAIL: indicare l'importo del premio da versare (v. campo 3 del “Riepilogo delle somme da pagare”);
- Contributi Associativi: indicare l’importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell’importo indicato nel campo “Anticipo calcolato dall’INAIL”, sezione “Basi di calcolo contributi associativi” del modulo “Basi di calcolo premi”;



  • Importi a credito compensati:

- Premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro: indicare l’importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del Modello F24.
- Prima riga: indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l’importo nel campo "importi a credito compensati”; 



- Riga successiva: indicare il numero di richiesta dell’importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".
- Premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro: indicare l’importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del Modello F24.
- Prima riga: indicare il numero di richiesta dell’importo a credito da compensare, inserendo l’importo nel campo "importi a credito compensati”;
- Riga successiva: indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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