Premessa - La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposta ad un quesito della Direzione regionale del lavoro dell'Umbria, in merito alla applicabilità della prescrizione obbligatoria prevista dall'art. 4, comma 7, della legge n. 689/61 (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a 516 euro per coloro che non forniscono o danno scientemente per errate ed incomplete, le notizie richieste dall'ispettorato del lavoro).
Notizie non fornite agli Ispettori - Non sussistano motivi ostativi per l'applicabilità della prescrizione obbligatoria laddove venga violato l’obbligo di fornire all’Ispettorato le notizie espressamente richieste dallo stesso ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della Legge n. 628/1961, in quanto tale disposizione costituisce normativa inerente la materia del lavoro e della legislazione sociale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 15525 del 5 settembre 2011).
Art. 4 Legge 628/1961 - Nello specifico, l’articolo 4 della Legge n. 628/1961, dispone che “Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 516 euro”.
Prescrizione obbligatoria - Come noto, con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della Direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita “prescrizione obbligatoria”, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario (art. 15, co. 1, D.lgs. n. 124/2004).
Ciò detto - prosegue il Ministero del Lavoro - in via generale, non sussistano motivi ostativi per l'applicabilità della prescrizione obbligatoria anche con riferimento alle condotte descritte dal citato articolo 4 il quale costituisce normativa comunque inerente la materia del lavoro e della legislazione sociale e la cui applicazione è evidentemente affidata alla vigilanza della Dpl.
Emanazione della prescrizione obbligatoria - Ne consegue che, di norma, qualora si ravvisino le condizioni per l’applicazione della suddetta disposizione (art. 4, L. n. 689/1961), l’ispettore provvederà all'emanazione della prescrizione, reiterando la richiesta di notizie da soddisfare in tempi ragionevoli.
Notizie scientemente errate - Tale soluzione, conclude il Ministero, non può, tuttavia, trovare accoglimento nei casi in cui il datore di lavoro riscontra la richiesta del personale ispettivo del Ministero del lavoro fornendo notizie “scientemente errate”, in quanto in tal caso non può non rilevare la consapevole e volontaria scelta di contravvenire alle richieste formulate, ostacolandole con partecipazione psicologica di tipo doloso.
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