14 novembre 2011

Previndai. Istituito il regolamento sulle anticipazioni

È disponibile il nuovo regolamento a favore degli iscritti al fondo al fine di accedere alle anticipazioni

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – É possibile consultare sul sito del Previndai il documento recante le regole per la concessione delle anticipazioni agli iscritti approvato in data 20 ottobre 2011 dal Consiglio di amministrazione del Fondo di pensione. Pertanto, il Regolamento trova applicazione a decorrere dal 20 ottobre 2011 e regola le domande presentate a partire da tale data. Alle sole istanze che saranno avanzate entro e non oltre sei mesi dal 20 ottobre 2011 potrà applicarsi il Regolamento del 14 marzo 2008, se risulta più favorevole all’iscritto. Una volta trascorso il periodo transitorio indicato, il Regolamento sarà l’unico efficace e applicabile. Vediamone ora in maniera generale i principali aspetti.

Titolari del diritto – Hanno la facoltà a chiedere l’anticipazione gli iscritti al Fondo:
- indipendentemente dall’anzianità di iscrizione: per spese sanitarie sostenute in presenza di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli minorenni o inabili a carico, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche tenuto comunque conto delle prestazioni erogate a titolo di integrazione dell’assistenza sanitaria. Le spese possono riguardare anche figli di età superiore ai 18 anni, che frequentino corsi di studio pre-universitario (fino, al massimo, a 21 anni) oppure in regolare corso di studio universitario (fino, al massimo, a 26 anni), quando non percepiscano redditi superiori al valore fissato dalla normativa in vigore per la corresponsione degli assegni familiari;
- decorsi 8 anni dall’iscrizione: per l’acquisto della prima casa di abitazione, incluse pertinenze se contestualmente acquistate, per sé o per i figli. Per “prima casa di abitazione” si intende la casa destinata a residenza o dimora abituale dell’iscritto o dei suoi figli per la quale il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita. Per acquisto si intende: acquisto da terzi; acquisto in cooperativa e costruzione in proprio;
- per interventi relativi alla prima casa di abitazione, incluse le pertinenze se contestualmente acquistate, per sé o per i figli. Nel dettaglio si riferiscono a: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- in caso di ulteriori esigenze dell’iscritto per un importo non superiore al 30% del totale di cui all’art. 2, punto 1 del Regolamento. A tal proposito è possibile reiterare la richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze, senza necessità di motivazione (30%), trascorsi 4 anni dalla precedente (erano otto in precedenza).

Successivamente, le richieste vengono esaminate dalla Direzione con il supporto degli uffici con tempestività e viene dato loro seguito entro il termine massimo di tre mesi per le spese sanitarie e di sei mesi per le altre. Inoltre, condizione per l’accesso all’anticipazione, a parte la causale per spese sanitarie, è l’attestazione di estinzione del debito in caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio in favore del richiedente, assistiti da garanzia, attestazione rilasciata dalla società che abbia notificato al Fondo il contratto stesso, ovvero dichiarazione di assenso di detta società.

Importo dell’anticipazione - L’importo dell’anticipazione è calcolato sul totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, accreditati sino al momento della liquidazione, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:
- alla data dell’ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà per gli investimenti assicurativi;
- alla data di ultima valorizzazione della quota, per gli investimenti finanziari.
L’importo complessivo delle anticipazioni non può superare il 75% del totale di cui sopra, tenuto conto anche di quanto già erogato per anticipazioni non reintegrate e/o per riscatti parziali. In ogni caso, l’importo non può superare l’ammontare delle spese sostenute dall’interessato e opportunamente documentate.

Obbligo di restituzione – Nel caso in cui il Fondo, a seguito di verifica, rileva della documentazione irregolare, l’iscritto, a parte le eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, dovrà procedere alla restituzione della stessa, al lordo delle ritenute operate, fiscali e non, entro e non oltre 45 giorni dalla data della richiesta formale del Fondo in unica soluzione. È dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l’erogazione di anticipo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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