19 dicembre 2011

Previndai. Verifica dei contributi minimi

Nel corrente mese scade la verifica dei contributi minimi dei dirigenti d’azienda

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Fondo Pensione Previndai, con una nota del 7 dicembre 2011, ricorda che entro il mese di dicembre le aziende sono tenute a verificare, per i dirigenti con anzianità presso l’impresa superiore a 6 anni, che il contributo a carico di quest’ultimo sia almeno pari al minimo contrattuale stabilito, fissato per il 2011 in euro 4.000,00.

Contributi aziendali minimi – A decorrere dal 1° gennaio 2010, come stabilito dall’Accordo del 25 novembre 2009, è stato istituito un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell’azienda, pari a € 4.000,00 nel 2010 (4.500,00 per il 2012 e 4.800,00 dal 2013). Tale disposizione opera in favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un’anzianità dirigenziale presso l’impresa, superiore a 6 anni compiuti. Dunque, entro il 31 dicembre di ogni anno l’impresa ha l’obbligo di verificare se sussiste l’obbligo a integrare la propria quota fino al raggiungimento del livello minimo dovuto.

Le differenze - Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del 4° trimestre di ogni anno. Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, nei casi in cui l’obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l’intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d’anno:
1. la maturazione del requisito dell’anzianità dei 6 anni: la misura del livello minimo va riproporzionato ai mesi di servizio prestati a partire dalla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale;
2. l’adesione a Previndai/la cessazione del rapporto di lavoro: la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo;
3. un periodo di aspettativa non retribuita: la misura del livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.
All’importo minimo, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo; l’eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

Maturazione dei requisiti in corso d’anno – In caso di maturazione del requisito dell’anzianità di 6 anni in corso d’anno, sul piano operativo, per tener conto della diversa incidenza delle plurimensilità e delle erogazioni ricorrenti comunque soggette a contribuzioni, si ritiene che il relativo contributo debba essere considerato utile ai fini del confronto solo se la competenza della voce ricade nel periodo successivo al compimento dei 6 anni e, in tal caso, dovrà essere riproporzionato al numero di mesi oggetto di conguaglio.

La dichiarazione trimestrale - Per quanto riguarda la dichiarazione trimestrale (mod. 050), il Fondo evidenzia che il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, deve essere cumulato alla quota azienda. Infatti, è stato più volte rilevato che quanto dovuto come contributo a conguaglio è stato erroneamente dichiarato utilizzando la casella destinata ad accogliere la "Contribuzione aggiuntiva azienda".
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