10 giugno 2016

Pubblici: stop ai contributi figurativi per cariche elettive a livello locale

Il sindaco non è coperto dall’INPS dai contributi figurativi per i periodi di aspettativa non retribuita per l’espletamento delle cariche elettive

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Per i periodi di aspettativa non retribuita per l’espletamento delle cariche elettive dei dipendenti pubblici a livello locale (Sindaco, Consigliere Provinciale, Assessore Provinciale, Consigliere Comunale, Assessore Comunale, etc.) non è prevista la copertura figurativa ma il versamento di contribuzione effettiva.
Diversamente, per l’accredito figurativo con onere a carico dell’INPS è concesso:
- per i periodi di aspettativa non retribuita per mandato elettivo, prestati dal 31 marzo 1993
- per i periodi di aspettativa non retribuita per mandato sindacale, prestati dal 6 aprile 1995.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 2562/2016 a seguito di alcune anomalie riscontrate negli estratti conto degli iscritti nonché di alcuni quesiti pervenuti dalle Sedi INPS.
Aspettativa non retribuita per mandato elettivo e sindacale - L’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996 ha ridisegnato organicamente la materia afferente la copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o cariche sindacali ex art. 31 della Legge n. 300/1970.
Nella dizione “funzioni pubbliche elettive” sono da ricomprendere le nomine a membro del Parlamento Europeo, del Parlamento Nazionale e dei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali. Per effetto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 22, co. 39 della Legge n. 724/1994 e dell'art. 31 della Legge n. 300/1970, a decorrere dal 31 marzo 1993 per i soli iscritti che divengano membri del Parlamento Europeo, Nazionale o dei Consigli Regionali, ai fini previdenziali, i periodi di aspettativa non retribuita per mandato elettivo erano utili senza il versamento di contribuzione.
Per i consiglieri provinciali o comunali pure in aspettativa senza assegni, l'ente datore di lavoro era tenuto al versamento di contribuzione, commisurata alla retribuzione teorica cui il dipendente eletto avrebbe avuto diritto.
L'aspettativa non retribuita per motivi sindacali, invece, se concessa nel rispetto delle modalità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e quindi dal 6 aprile 1995, era considerata utile ai fini del trattamento pensionistico con onere a totale carico dell'INPDAP (ora accorpato nell’INPS).
Quindi, l'introduzione del Decreto Legislativo n. 564/1996 ha stabilito anche per i lavoratori iscritti a fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive.
I provvedimenti di collocamento in aspettativa a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (15 novembre 1996) per lo svolgimento delle predette funzioni producono effetti, ai fini del beneficio della copertura figurativa, solo se assunti con atto iscritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi sindacali, dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
Da parte del legislatore, per quanto attiene all'individuazione delle cariche sindacali, al comma 2 è stato precisato che deve trattarsi di quelle cariche previste da norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
Di notevole rilevanza è il successivo comma 3, ove si prevedono le modalità per il riconoscimento di tali periodi.
È infatti necessario produrre apposita istanza tendente ad ottenere l'accredito figurativo nella gestione previdenziale alla quale gli interessati sono iscritti all'atto del collocamento in aspettativa. La predetta domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.
È pure necessario sottolineare che per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito di contribuzione dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy