14 luglio 2011

Retribuzione virtuale in edilizia ed evasione

Evade chi non paga i contributi sulla retribuzione virtuale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Con riferimento al mancato adeguamento dei contributi dovuti rispetto alla retribuzione virtuale, l'Inps afferma che salvo il caso del mero errore di calcolo, l'ispettore deve applicare le sanzioni previste per l'ipotesi di evasione, in considerazione del fatto che il mancato adeguamento alla retribuzione virtuale può trovare ragione nella intenzionalità di versare i contributi o premi in maniera inferiore a quella dovuta, atteso che la retribuzione spettante al lavoratore non è correlabile al predetto adeguamento (INPS, n. 14377 del 11 luglio 2011).

La retribuzione virtuale - I chiarimenti riguardano le modalità di addebito in sede di ispezione dei contributi sulla cosiddetta retribuzione virtuale in edilizia, ossia se sia corretto applicare il regime sanzionatorio previsto per l'evasione o quello previsto per l'omissione contributiva.

Contribuzione previdenziale e assistenziale - In particolare, i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.

Le ipotesi sanzionatorie - L'INPS ricorda che la finanziaria 2001 (legge n. 388/2000) distingue due diverse ipotesi sanzionatorie:
- omissione contributiva;
- evasione contributiva.

Omissione contributiva - È previsto il “pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti”; in tal caso “la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Tale fattispecie è applicabile “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie”.

Evasione contributiva - È previsto “il pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%”; in tal caso “la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. Questa seconda fattispecie è applicabile “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.

I chiarimenti. L'Inps esclude che possa trattarsi di omissione contributiva perché la circolare n. 110/2001 non ne contempla la fattispecie. Pertanto, con tale Circolare l’INPS ribadisce che “il riferimento esplicito all’elemento psicologico” relativo alla intenzionalità del datore di lavoro e pur circoscrivendo la “fattispecie dell’evasione contributiva alla sola ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni erogate”, riconduce nell’alveo della omissione esclusivamente i seguenti casi:
1. retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato (sempre che la presentazione del modello SA/770 sia anteriore all’accesso ispettivo);
2. differenze tra l’importo annuo delle retribuzioni imponibili ai fini contributivi esposte sul modello SA/770, regolarmente presentato, ed il totale annuo delle retribuzioni esposte sulle denunce mensili presentate dall’azienda;
3. contribuzione dovuta a seguito di reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice o dall’accertamento giudiziale di differenze retributive, sempre che queste ultime non siano riconducibili ad ipotesi di occultamento;
4. la mancata o tardiva presentazione della denuncia contributiva mensile DM 10, a condizione che il datore di lavoro abbia adempiuto nei termini di legge alla comunicazione di assunzione e che il lavoratore sia registrato nei libri paga e matricola dell’azienda;
5. i conguagli sul DM10/2 di sgravi o agevolazioni contributive non spettanti per mancanza dei presupposti di legge.
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