Premessa – Come annunciato nei giorni scorsi dall’INPS (messaggio n. 2889/2014), nel “cassetto previdenziale aziende” sono finalmente consultabili le rettifiche INPS arretrate. Attualmente le operazioni di reingegnerizzazione sono ancora in corso, ma le aziende e gli intermediari possono già visualizzare un elenco di rettifiche per posizione contributiva. Rispetto alla prima versione, apparsa alcuni giorni fa, è possibile notare un miglioramento nelle leggibilità delle rettifiche, anche se l’intermediario non ha ancora la facoltà di consultare nel dettaglio il provvedimento d’addebito.
Il calendario – Al riguardo si rammenta che l’Istituto previdenziale aveva stilato un preciso calendario delle note di rettifica che saranno spedite; in particolare:
- le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza fino a marzo 2013 saranno spedite il 15.05.2014;
- le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza aprile – luglio 2013 saranno spedite il 16.06.2014;
- le note di rettifiche relative alle denunce contributive con periodo di competenza agosto 2013 – maggio 2014 saranno spedite il 15.09.2014.
L’avviso di addebito – La descrizione “irregolarità contributiva” può assumere i valori “Sì” e “No”. In particolare, la presenza del “No” significa che l’anomalia non si riflette sul Durc interno, quindi sulla fruibilità delle agevolazioni contributive. In tal caso, se non si procede alla regolarizzazione della propria posizione, l’azienda riceverà la nota di rettifica e, a seguire, l’avviso di addebito che compromette il rilascio del Durc stesso.
Il ricorso amministrativo – Contro il suddetto provvedimento, il contribuente può comunque opporsi con ricorso amministrativo esclusivamente telematico. L’inoltro del ricorso online (Riol) può avvenire direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati. Anche per tale servizio serve il Pin che, garantendo l’identificazione del soggetto, rende valido il ricorso anche se privo di sottoscrizione. Il Riol, inoltre, consente il superamento del pericolo di non individuare perfettamente il destinatario. In generale, i ricorsi contro le note di rettifiche vanno contestati tramite Riol entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento. Affinché il ricorso sia considerato ricevibile, occorre prestare attenzione a una serie di elementi. Innanzitutto, il ricorso non deve essere presentato in maniera cartacea in quanto deve seguire l’obbligatorietà del Riol; non valgono i ricorso privi di uno o più elementi essenziali (soggetto, oggetto, motivazione, ecc.); deve riferirsi a materia istituzionale di competenza dell’INPS e non devono essere scaduti i termini previsti per l’emissione del relativo provvedimento; è inammissibile se il soggetto che presenta il ricorso non essendo legittimato a farlo; è inammissibile anche quando viene presentato all’istituto oltre il termine di decadenza dell’azione giudiziaria.