Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 3515 di ieri, ha fornito utili chiarimenti su come debba essere calcolato l’onere di ricongiunzione nei casi di rapporto di lavoro part-time. In particolare, è stato chiarito che, qualora il periodo da ricongiungere sia immediatamente precedente la data della domanda di ricongiunzione e si riferisca a un periodo di lavoro part-time, valorizzato con settimane utili per il diritto e settimane utili per la misura delle prestazioni pensionistiche, la retribuzione annua (cioè l’importo delle ultime 52 settimane assoggettate a contribuzione obbligatoria e ricondotta al valore medio settimanale) dovrà essere determinata facendo riferimento alle settimane utili per la misura della pensione.
La ricongiunzione – Al riguardo, si rammenta che la ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
Il calcolo – Al fine di determinare l’onere di ricongiunzione nei casi di rapporto di lavoro part-time, la base di calcolo dell’onere percentuale andrà individuata considerando la retribuzione delle 52 settimane utili alla misura della pensione, antecedenti la data della domanda, anche se relative a periodi contributivi provenienti da altro ordinamento pensionistico. In particolare, per effettuare il calcolo dell’onere è necessario moltiplicare la retribuzione delle ultime 52 settimane utili per la misura della pensione, per aliquota contributiva IVS in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione in cui viene richiesta la ricongiunzione, per il numero delle settimane utili alla misura della pensione, che si intendono ricongiungere. Dall’importo ottenuto deve essere detratto l’importo dei contributi comunicati dall’ordinamento pensionistico che trasferisce la contribuzione. Alla somma residua deve essere poi applicata la riduzione del 50% (tranne nelle ipotesi disciplinate dalla legge n.45/1990 che non prevede la riduzione dell’onere al 50%). I periodi ricongiunti, infine, devono essere accreditati ed utilizzati mantenendo la stessa retribuzione e le medesime caratteristiche dell’ordinamento di provenienza, garantendo agli interessati una valutazione dei medesimi periodi ai fini pensionistici rispondente a quella che si sarebbe determinata presso la gestione previdenziale di origine.
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