16 maggio 2013

Ricostituzione delle pensioni. Varia la rata di giugno

La rata del mese di giugno conterrà le variazioni degli importi pensionistici, a causa dell’attività di ricostituzione effettuata nel mese di aprile

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premesse – Lo scorso mese di aprile l’INPS ha proceduto alla ricostituzione delle pensioni programmate a livello centrale, con effetto a partire dalla rata di pensione di giugno 2013. Nello specifico, l’attività centrale ha riguardato: la ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali; la ricostituzione automatica delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria; le ricostituzioni d’ufficio; ricostituzione automatica delle pensioni che subiscono variazioni a seguito dell’aumento della rendita INAIL. Tali attività dovranno essere opportunamente monitorate al fine di evitare il pagamento di somme non dovute e di eliminare le situazioni di scarto evidenziate dall’elaborazione centrale. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 7894 del 14 maggio 2013.

Pensioni con conguagli fiscali – I conguagli fiscali delle pensioni saranno posti in pagamento con la rata di giugno 2013. Mentre agli interessati è stata inviata la consueta comunicazione di ricalcolo.

Pensioni a seguito di revisione sanitaria – Anche i nuovi importi di pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria verranno erogati dal mese di giugno 2013. Al riguardo, le Sedi INPS dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni.

Ricostituzioni d’ufficio – Ad essere elaborate sono anche le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” per particolari situazioni che ne comportano il ricalcolo (nuova liquidazione di pensione INPS a soggetti già titolari di pensione, nuova liquidazione di
pensione INPS a coniuge di un soggetto titolare di pensione, cessazioni di
familiari per decesso, ecc.). I conguagli a credito del pensionato sono stati memorizzati come:
- “validati” per l’importo fino a 500 euro a condizione che per la stessa pensione non siano memorizzate, sull’archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato. Come di consueto, la procedura ha provveduto, all’atto della validazione automatica, anche alla determinazione delle ritenute IRPEF;
- “da definire” se l’importo è risultato superiore a 500 euro, ovvero inferiore a tale importo ma con precedenti ricostituzioni a debito del pensionato.
Quanto ai conguagli a debito, l’Istituto previdenziale precisa che quelli fino a 12 euro non vengono recuperati, mentre quelli di importo maggiore sono stati gestiti dal programma di “scelta della recuperabilità diretta dell’indebito” che provvede anche all’eventuale determinazione del numero di rate da utilizzare per il recupero. In ogni caso, ai pensionati interessati viene inviata apposita comunicazione, differenziata in relazione all’esito dell’elaborazione. Al riguardo, per agevolare le Sedi e per poter fornire ai pensionati eventuali chiarimenti necessari sul calcolo e sui conguagli effettuati, è stato predisposto il “mod. TE08”; mentre il “mod. TE09” e/o “TE10” servirà nel caso in cui siano risultate variazioni di importo delle trattenute di lavoro. Solo per tali situazioni il “mod. TE08” viene inviato in automatico da Postel, con la stessa cadenza prevista per le ricostituzioni on-line.

Assegni straordinari – Infine, è stato ricostituito un gruppo di assegni straordinari di sostegno al reddito del settore del credito ordinario interessati dalla riduzione dell’8% e 11% di cui al decreto n. 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del D.M. 158/2000.
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