16 febbraio 2016

Risoluzione consensuale: l’art. 410 c.p.c. esclude la NASpI

Se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deriva dal tentativo di conciliazione facoltativo, la NASpI non va corrisposta

Stop alla NASpI se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è avvenuto nell’ambito del tentativo di conciliazione facoltativo presso la Commissione di Conciliazione (art. 410 c.p.c.). L’esclusione nel nuovo ammortizzatore sociale è motivato dall’art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 22/2015, il quale afferma che il sostegno economico è sì riconosciuto anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ma esclusivamente nell'ambito della procedura obbligatoria di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della Legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero).
Il chiarimento è giunto dalla Direzione Generale ASIO con nota del 12 febbraio 2016, a seguito di un quesito che proponeva la possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 410 c.p.c. per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Art. 410 c.p.c. – Si tratta di un tentativo di conciliazione su base volontaria in cui le parti hanno il potere e non il dovere di rivolgersi alla Commissione di conciliazione, potendo, per converso, appellarsi direttamente al tribunale per vedere la problematica lavorativa. La competenza territoriale è individuata al co. 2 dell’art. 413 c.p.c. il quale prevede tre criteri da seguire, in alternativa e concorrenza fra di loro, a scelta dell’attore:
il foro dell’azienda, il luogo nel quale si accentrano i poter i direttivi ed amministrativi dell’impresa;
il foro della dipendenza dell’azienda al quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
il foro del luogo in cui è sorto il rapporto inteso come luogo della stipulazione del contratto oppure come luogo in cui ha avuto inizio l’attività lavorativa.
Chiarimento MLPS – È chiaro che essendo comunque un procedimento facoltativo, al quale le parti non sono comunque obbligate a parteciparvi, il Ministero del Lavoro ha ritenuto di escludere la possibilità di poter beneficiare della NASpI, qualora il tentativo di conciliazione non vada a buon fine.
Di converso, in caso di conciliazione obbligatoria – e in tal caso, si rammenta stiamo parlando di aziende che occupano più di 15 dipendenti, anche in più sedi – la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dà diritto alla nuova indennità di disoccupazione.
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