Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 20/2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che nelle aziende con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) va eletto esclusivamente tra coloro che fanno parte delle Rsa. Di conseguenza, rimangono esclusi dal potere di nomina tutti i lavoratori non facenti parte delle rappresentanze sindacali.
Il quesito – Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 47, c. 4 del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, è stato chiesto se nelle imprese con più di 15 dipendenti sia consentita l’elezione o la designazione del Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) esclusivamente tra i componenti delle Rsa (Rappresentanze Sindacali Aziendali), o se diversamente l’elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rsa (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto).
Rls – Ai sensi della L. n. 626/1994, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Il T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ha stabilito che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
Risposta MLPS – In via preliminare, la Commissione interpelli ricorda che le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori hanno il compito di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Pertanto, come previsto dall’art. 47, c. 4, secondo periodo, del T.U. Sicurezza, l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle Rsa, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).
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