31 gennaio 2014

Sconti edilizia. L’INPS detta le istruzioni

C’è tempo fino al 16 marzo 2014 per fruire del beneficio arretrato

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È stato confermato, anche per l’anno 2013, lo sconto contributivo dell’11,50%, a favore delle imprese edili. Per usufruirne i soggetti interessati potranno esporre nell’elemento di , il codice causale “L206”. Mentre per il recupero degli arretrati bisogna indicare il codice causale “L207”, nell’elemento di . A renderlo noto è l’INPS con il circolare n. 178/2013.

La riduzione contributiva -
La riduzione contributiva, prevista dalla L. n. 341/1995, riguarda esclusivamente il settore edile, e consiste in una riduzione sui contributi dovuti– nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che: l’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013; non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, c. 4 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2013, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria; è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.

Le condizioni - Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile:

  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Le istruzioni operative – Affinché gli interessati possano godere degli incentivi in questione, è necessario inviare telematicamente le istanze avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito internet dell’Inps. I datori di lavoro autorizzati al beneficio potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, indicando nell’elemento di il codice causale “L206”. Mentre il recupero degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento di . Pertanto il codice causale “L206” non potrà essere esposto sulle denunce relative ai mesi di gennaio e febbraio 2014. In quest’ultimo caso, il beneficio arretrato potrà essere fruito entro il 16 marzo 2014, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2014. Nei casi di matricole sospese o cessate, i datori di lavoro dovranno ritrasmette il flusso UniEmens relativo all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, indicando l’importo del beneficio spettante.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy