Premessa – È illegittima l’assunzione di docenti mediante contratti a progetto (co.co.pro.) da parte di cooperative terze per poi impiegarli nelle scuole private. In tal caso, infatti, l’illecito è addirittura doppio: da un parte, vi è la violazione dell’obbligo per la scuola di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato dettato dal contratto collettivo dell’Istituto privato stesso; dall’altro invece la somministrazione fraudolenta per le cooperative. Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37379/2013.
La vicenda – In particolare, il caso di specie riguarda una Srl gestrice di un istituto privato, che per numerosi anni scolastici si è avvalso di docenti assunti da due cooperative con contratto a progetto. Secondo il Tribunale di Teramo, è stato violato sia l'art. 1, c. 4, lett. h) della L. n. 62/2000 in materia di norme per la parità scolastica sia il contratto collettivo di settore, condannando di conseguenza la società a pagare un’ammenda di 23.954 euro. A questo punto, il legale rappresentante della Srl impugna la sentenza e ricorre in Cassazione; tra le motivazioni addotte per il ricorso si era fatto leva, fra l'altro, sull'incidenza di un'unica deposizione testimoniale da parte di un dipendente dell'ispettorato del lavoro, sull'erroneità in merito all'entità complessiva dell'ammenda (20 euro a lavoratore e per i giorni lavorativi), nonché sulla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quinquennale almeno per l'anno scolastico 2006-07.
La sentenza – Secondo i giudici della Suprema Corte, il motivo presentato riguardante la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione quinquennale almeno per l'anno scolastico 2006-07, è stato effettivamente ritenuto fondato. Pertanto, su questo aspetto la sentenza impugnata è stata inviata nuovamente al Tribunale di Teramo chiamato a sentenziare limitatamente ai fatti commessi fino al 30 giugno 2007 per la rideterminazione della pena e per i residui reati. Tuttavia, rimane in ogni caso illegittimo l’impiego nelle scuole private di docenti a co.co.pro. assunti da cooperative terze.
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