Premessa – Semaforo verde per la concessione degli ammortizzatori in deroga nel settore pesca. Le prestazioni, in particolare, sono riservate al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito. Per godere delle suddette prestazioni, le aziende dovranno inviare telematicamente – entro e non oltre la data del 26 gennaio 2015 - le istanze relative all’annualità 2014 utilizzando il software INPS “DIGIWEB”. Le istanze, quindi, dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG c.d. “scaduti”, visto che le domande dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore. A darne notizia è l’INPS con il messaggio n. 7101/2014.
CIGD nel settore pesca – La concessione degli ammortizzatori in deroga per il settore pesca trae origine dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), la quale all’art. 1, c. 184 concede – per l’anno 2014 - una somma pari a 30 milioni di euro. Tale disciplina è stata attuata con il D.I. n. 84376 dell’11 settembre 2014, il quale ha disposto l’assegnazione della suddetta somma al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino a esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2013 e presentate entro e non oltre il 15 gennaio 2014.
Campo di applicazione – Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, comunque per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente. Inoltre, l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire esclusivamente sulla base di specifici accordi aziendali, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime. In particolare per la concessione del trattamento integrativo, le Sedi INPS dovranno verificare che a tali accordi sia allegato l’elenco nominativo dei beneficiari della prestazione, con indicazione che i lavoratori presenti nell’elenco beneficino “del sistema del minimo monetario garantito”. Successivamente, sarà avviata la rituale verifica dei requisiti di ammissione alla prestazione di CIG in deroga. Al riguardo, si fa presente per calcolare il periodo massimo indennizzabile bisogna far riferimento al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Le istanze – Come accennato in premessa, le istanze relative all’annualità 2014 dovranno necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ogni lavoratore; quindi gli ammortizzatori in deroga di quest’anno verranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2013. Per fruire dell’integrazione salariale, le aziende sono tenute ad inoltrare le istanze entro il 26 gennaio 2015, utilizzando il software INPS “DIGIWEB”. Pertanto, le istanze dovranno riferirsi a periodi di intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa.
Monitoraggio – A seguito della chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2013, l’INPS procederà al monitoraggio della spesa e alla quantificazione del residuo delle risorse assegnate con il decreto in oggetto, fornendone comunicazione al Ministero del Lavoro. Quest’ultimo, nel caso in cui il residuo risulti inferiore all’ammontare delle spese preventivate per i pagamenti relativi all’annualità 2014, provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili, fornendo i criteri di utilizzo di tali risorse nel rispetto della parità di accesso al trattamento dell’integrazione salariale.
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