A distanza di circa 3 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), che all’art. 1 co. 178 e ss. conferma – seppure in misura ridotta – lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato (periodo “1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016”), l’INPS con la Circolare n. 57 di ieri ha fornito le istruzioni operative in favore dei datori di lavoro che intendono avvalersi di tale incentivo.
Come per lo scorso anno, i datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto inoltreranno all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, che, a partire dal 1° gennaio 2016, assume il seguente nuovo significato “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015”.
Attenzione. La richiesta del C.A. 6Y andrà effettuata esclusivamente dai datori di lavoro che non lo abbiano richiesto per le assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2015.
Nel Cassetto previdenziale aziende, funzionalità “Contatti, selezionando nel campo oggetto la denominazione “esonero contributivo biennale Legge n. 208/2015”, bisognerà riportare la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 e seguenti”.
Per coloro che non hanno accesso alla funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, dovranno inoltrare la suddetta richiesta alla casella Pec della Direzione Centrale Entrare prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo.
Sgravio biennale – Ai commi 178-181, articolo unico della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), è stato prorogato – anche per il 2016 – lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del predetto anno (“1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016”).
Rispetto allo scorso anno l’incentivo è stato ridotto sia nella misura che nella durata, in quanto è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (contro gli 8.060 euro originariamente previsti) e durerà solo 24 mesi (anziché 36 mesi).
Quanto alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, l’INPS ricalca sostanzialmente quelle dello scorso anno, confermando che l’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesiprecedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 C.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Condizioni – Come per lo scorso anno, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia d’ incentivi all’assunzione, da ultimo stigmatizzati dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dall’art. 1, comma 178, della Legge di Stabilità 2016.
Concentrandoci sul primo dei tre presupposti su elencati, che presenta alcune novità rispetto allo scorso anno, all’art. 31, co. 1 del D.Lgs. n. 150/2015 è previsto che l’incentivo all’assunzione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
Pertanto, per le assunzioni e trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato è possibile fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
Per esempio, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto - da ultimo - dall’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6, della Legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Istruzioni operative - Ai fini operativi, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento “Imponibile” e l’elemento “Contributo” della sezione “Denuncia Individuale”. In particolare, nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Attenzione. Per chi ha regolarmente assunto lavoratori a tempo indeterminato, potrà recuperare l’importo dell’esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e/o marzo 2016 esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile e/o maggio 2016.