21 maggio 2013

Sicurezza. VDR anche negli studi professionali

Autocertificazioni valide fino al 31 maggio 2013. Dal 1° giugno debuttano le procedure standardizzate

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – A decorrere dall’inizio del prossimo mese, le micro imprese hanno l’obbligo di produrre un documento di valutazione dei rischi, in quanto viene meno la possibilità di ricorrere all'autocertificazione. È necessario, quindi, che le aziende, le quali si siano avvalse fino ad oggi della facoltà di "auto dichiarare" la valutazione dei rischi - opportunità concessa fino al 31 maggio -, si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. Ad essere interessati sono i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (micro imprese), ma possono farvi ricorso anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori (mini imprese). Al riguardo, è importante sottolineare che le novità riguardano – oltre che alla generalità dei datori di lavoro - anche ai titolari dello studio professionale. Pertanto, l’accordo non si applica solo nei confronti dei dipendenti degli studi professionali, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti che operano in questo contesto organizzato.

Gli esclusi – Il suddetto obbligo non opera invece per i datori di lavoro che svolgono attività con particolari condizioni di rischio o dimensione. Nello specifico, stiamo parlando di datori di lavoro che svolgono attività con esposizione dei lavoratori chimici, biologici, cancerogeni, mutageni e connessi all’esposizione all’amianto.

Valutazione dei rischi – Il documento della valutazione dei rischi va redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal datore di lavoro) e il medico competente (ove previsto), previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori. Il documento dovrà contenere: la descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; identificazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Nel caso in cui intervengono cambiamenti significativi (incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria) la valutazione dei rischi dovrà essere riesaminata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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