Premessa – È dovuto il versamento del contributo di solidarietà del 10% alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici anche nel caso dei Fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”. Per il versamento i datori di lavoro dovranno utilizzare, entro il 16 giugno 2013, il modello F24 (causale “P-06”) sulle Casse pensionistiche interessate. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 8831/2013, a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte delle P.A. interessate all’avvio delle adesioni ai fondi pensione complementare “Perseo” e “Sirio”, in merito all’obbligo al versamento del contributo di solidarietà alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici.
Disposizioni preliminari - In via preliminare, l’Istituto previdenziale rammenta che qualsiasi compenso o retribuzione ricevuto dal lavoratore, in denaro o natura - al lordo di qualsiasi ritenuta – è assoggettato a contribuzione previdenziale. Al riguardo, l’art. 9-bis, c. 1, del D.L. n. 103/1991, convertito nella L. n. 166/1991, ha chiarito che “sono escluse dalla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali ed assistenziali, le contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative ed assistenziali, a favore dei lavoratori e dei loro familiari nel corso del rapporto di lavoro o dopo la sua estinzione”.
La normativa - L’art. 12 del D.Lgs. n. 124/1993 e l’art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005 hanno disposto che “fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall’art. 9-bis del D.L. 29/03/91, n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge dell’1.6.1991, n. 166”.
Contributo di solidarietà - Alla luce della suddetta normativa, si conferma quindi l’obbligo al versamento alle gestioni pensionistiche obbligatorie del predetto contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi “Perseo” e “Sirio”. Viene altresì confermato l’obbligo da parte dei datori di lavoro di denunciare le quote e le contribuzioni per i dipendenti iscritti alla gestione Pubblici Dipendenti nel flusso UNIEMENS, “ListaPosPa”, valorizzando l’elemento “quota datore di lavoro L.166/91 e contributo L.166/91”. Infine, viene chiarito che il contributo di solidarietà deve essere versato dai datori di lavoro attraverso il modello F24, utilizzando la causale “P-06” sulle Casse pensionistiche interessate, entro il giorno 16 giugno 2013.
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