19 luglio 2012

Sisma Abruzzo. Adempimenti una tantum per i pensionati

I pensionati possono ottemperare agli adempimenti fiscali mediante una trattenuta sulle erogazioni mensili

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa –Con riferimento al sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, l’INPS, con il messaggio n. 12007 del 17 luglio 2012, fornisce alcune indicazioni per la ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti per i soggetti con domicilio fiscale nei cosiddetti "Comuni del cratere", per i quali la sospensione dei predetti adempimenti fiscali è terminata il 30 giugno 2010, e che hanno cominciato ad effettuare il versamento rateale delle ritenute sospese da gennaio 2012. In particolare, viene concessa la possibilità ai pensionati di richiedere all’ente pensionistico di trattenere gli importi dovuti dalle erogazioni mensili e di versarli all’erario, presentando direttamente o mediante i CAF l’apposito modulo di domanda disponibile sul sito dell’istituto nella sezione "Moduli" con il codice AP41.

I provvedimenti
– Com’ è noto, a seguito del sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito l’Abruzzo, il Governo ha disposto la sospensione degli adempimenti fiscali per i soggetti residenti nei “Comuni del cratere”. Dopo oltre 1 anno e mezzo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 23 novembre 2010, ha stabilito le modalità e i tempi di recupero delle ritenute IRPEF per i suddetti soggetti. Successivamente è stato emanato un ulteriore provvedimento (il 2 novembre 2011), che ha differito al 1° gennaio 2012 il recupero degli adempimenti fiscali.
Legge di Stabilità 2012 –A tal proposito è estremamente importante ricordare che la “Legge di Stabilità 2012” (art. 33, c. 28, L. n. 183/2011) ha ridotto del 40% l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto dei versamenti già eseguiti.

I soggetti interessati – Come precisato in premessa, la suddetta disciplina si applica esclusivamente ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma, per i quali la sospensione degli adempimenti fiscali è terminata il 30 giugno 2010, e che hanno cominciato ad effettuare il versamento rateale delle ritenute sospese dal mese di gennaio 2012.

I pensionati – Con riferimento ai pensionati, i provvedimenti consentono di richiedere all’ente pensionistico di trattenere gli importi dovuti dalle erogazioni mensili e di versarli successivamente all’erario. A tal fine, il pensionato interessato deve presentare, direttamente o attraverso i CAF, la relativa domanda all’ente erogatore, comunicando per ciascuna imposta: l’importo che è stato sospeso, il numero delle rate in cui deve essere frazionata la somma dovuta, nonché gli importi delle rate già pagati da gennaio 2012. Al riguardo si rammenta che la richiesta può riguardare esclusivamente l’IRPEF, le relative addizionali, nonché l’imposta sostitutiva sull’incremento della produttività. Per usufruire della rateizzazione su pensione, il pensionato deve comunicare il modello da utilizzare per la richiesta della trattenuta rateale, con codice AP41. Infine, l’INPS fa riserva nel comunicare con un successivo messaggio la disponibilità delle procedure di acquisizione da parte delle sedi e dei CAF.
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