19 ottobre 2012

Sisma Abruzzo. Più tempo per la dichiarazione “de minimis”

La presentazione della dichiarazione “de minimis” slitta dal 19 ottobre al 16 dicembre 2012

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Prorogato il termine per la presentazione della dichiarazione “de minimis”. Infatti, a causa delle difficoltà riscontrate dai soggetti interessati in ordine alla quantificazione degli aiuti “de minimis” da inserire in dichiarazione, la domanda potrà essere presentata fino al 16 dicembre 2012. È confermata, invece, l’odierna scadenza del 19 ottobre 2012 per chiedere la rateazione dei contributi sospesi. In particolare, stiamo parlando della ripresa dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009, dove gli interessati, se rientranti nella soglia “de minimis”, potranno godere di una riduzione al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso. Lo precisa l’INPS nel messaggio n. 16832 del 17 ottobre 2012 a seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute dalla Direzione Regionale Abruzzo.

Legge di Stabilità 2012 – A tal proposito è doveroso ricordare che la Legge di Stabilità (L. n. 183/2011) all’art. 33, c. 28 ha disposto, a decorrere dal mese di gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma verificatosi in Abruzzo nel 2009. Tale norma, in pratica, ha introdotto un regime agevolato per il versamento dell’obbligo contributivo, che può essere effettuato: senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012; con la riduzione al 40% sull’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo. Tuttavia, siccome la suddetta riduzione contributiva è stata classificata come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), i soggetti interessati possono usufruirne soltanto se rientrano nei limiti “de minimis”.

Soggetti beneficiari –
In particolare, possono beneficiare dell’agevolazione: i datori di lavoro; i committenti; i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata; i lavoratori autonomi; che, alla data del 6 aprile 2009, esercitavano un’attività soggetta ad assicurazione obbligatoria e operanti in uno dei comuni individuati dal decreto del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009.

Soggetti esclusi
– Mentre restano esclusi dall’agevolazione: gli Istituti di credito e assicurativi; il settore pubblico, che limita al solo settore privato l’applicazione delle ordinanze di protezione civile relative a sospensioni contributive; i soggetti residenti nei Comuni destinatari di provvedimenti di sospensione il cui obbligo contributivo dipenda da attività esercitate altrove.

La proroga
– Come è noto, per usufruire dell’agevolazione in commento è necessario presentare entro oggi la domanda di rateazione e di definizione agevolata con abbattimento del debito contributivo al 40%, accompagnata dalla dichiarazione “de minimis” relativa alla mancata percezione di aiuti nel triennio eccedenti la soglia fissata dai Regolamenti comunitari di settore per la legittimità dell’agevolazione. Tuttavia, a seguito delle numerose difficoltà riscontrate nello stabilire con certezza l’importo degli aiuti “de minimis” percepiti e da inserire in dichiarazione, è stato prorogato esclusivamente il termine di presentazione delle dichiarazione “de minimis”. Infatti, le dichiarazioni “de minimis” potranno essere presentate fino alla data del 16 dicembre 2012 (data ultima per il pagamento differito in unica soluzione delle rate da gennaio a settembre 2012, già scadute), fermo restando il mantenimento dell’obbligo di versamento delle rate successive a quella iniziale, la cui entità dovrà essere determinata in relazione a quanto dichiarato nella domanda di rateazione da parte dell’azienda. Al riguardo, ricordiamo che tali dichiarazioni sono necessarie per consentire all’Istituto la verifica della corretta applicazione della misura della contribuzione dovuta.

Ridefinizione del piano di ammortamento - L’INPS, inoltre, tiene a precisare che per i soggetti che hanno avviato la regolarizzazione in misura inferiore a quanto risulterà dovuto in applicazione del “de minimis”, dovrà essere ridefinito un nuovo piano di ammortamento a decorrere dalla rata di gennaio con versamento nella stessa rata delle differenze relative alle rate già scadute, comprensive degli interessi di legge.

Rilascio del Durc – Per concludere, viene precisato che, al fine della verifica della regolarità contributiva (Durc), potranno essere considerati regolari, fino alla data del 16 dicembre 2012, tutti i soggetti interessati che abbiano avviato il versamento delle rate previste, almeno nella misura del 40%.
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