8 febbraio 2016

Solidarietà difensiva: stop alle tutele per i somministrati

L’impresa utilizzatrice in crisi aziendale non potrà chiedere l’istituto della solidarietà difensiva per i somministrati

Autore: DANIELE BONADDIO
I lavoratori somministrati non possono accedere, al pari degli altri dipendenti dell’impresa utilizzatrice in crisi aziendale, ai trattamenti di solidarietà di tipo “A”; unica tutela riservata a questi ultimi è la CIGD o i fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art. 3 della L. n. 92/2012 (oggi D.Lgs. n. 148/2015). Nessuna preclusione è ravvisabile invece in merito alla possibilità per i somministrati (e non) di poter svolgere un lavoro di tipo parziale nel periodo coincidente con quello interessato dalla solidarietà; in tal caso, pero, il lavoratore non avrà diritto all’integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 3/2016.

I quesiti - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di avere maggiori delucidazioni in merito alle disposizioni contenute nella L. n. 236/1993 recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.

In particolare, in riferimento alla fattispecie della somministrazione di lavoro è stato chiesto se, laddove l’impresa utilizzatrice abbia attivato per i propri dipendenti contratti di solidarietà difensivi (ex art. 5, L. n. 236/1993), possano essere ammessi ad analogo trattamento di solidarietà anche i lavoratori somministrati presso la medesima impresa.

Il secondo quesito, invece, riguarda la possibilità per i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, di poter svolgere attività lavorativa presso terzi “con contratto di lavoro part-time in orario coincidente con quello interessato dalla solidarietà” e, nell’ipotesi affermativa, se la solidarietà debba essere o meno oggetto di rimodulazione in considerazione del lavoro svolto presso altro datore.

Contratto di solidarietà difensivo – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro parte dalla ratio e della funzione dell’istituto del contratto di solidarietà difensivo (di tipo “A”) che, in funzione di ammortizzazione sociale, ha il compito di mantenere i livelli occupazionali in situazioni di crisi aziendale temporanea. L’istituto, in particolare, si attiva in forza di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali che prevede la diminuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti, ai quali viene erogato un contributo integrativo volto a compensare la perdita di retribuzione determinata dalla suddetta contrazione oraria.

Per quanto concerne invece le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS (contratti di solidarietà difensivi di tipo “B”), l’art. 5, comma 5 della L. n. 236/1993 sancisce che “[…] al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa e i lavoratori interessati […]”.

Sul punto, si ricorda che l’intero art. 5 della predetta legge verrà abrogato dal 1° luglio 2016 per effetto dell’art. 46 del D.Lgs. n. 148/2015.

Risposta MLPS – La risposta del Ministero del Lavoro al primo quesito posto è negativa. Infatti, in caso di crisi aziendale, il Legislatore ha previsto unicamente l’accesso al trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per il lavoratore in somministrazione, in base alla richiesta effettuata dall’agenzia di somministrazione/datore di lavoro, e non anche l’accesso al trattamento integrativo di solidarietà fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice. Ne consegue che in ipotesi di crisi aziendale della impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art. 3 della L. n. 92/2012 (oggi D.Lgs. n. 148/2015).

Per quanto riguarda invece la possibilità per i lavoratori, somministrati e non, di poter svolgere attività lavorativa presso terzi “con contratto di lavoro part-time in orario coincidente con quello interessato dalla solidarietà”, il Ministero del Lavoro non ravvisa preclusioni normative in merito. Unica precisazione concerne l’impossibilità di ricevere il trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate, recentemente confermato dall’art. 8, co. 2 del D.Lgs n. 148/2015.
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