23 luglio 2016

Sospensione dell’attività imprenditoriale: il rappresentante non è imputato

Il Ministero del Lavoro chiarisce che ai fini della revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale, non si ha alcuna imputazione per il rappresentante legale, ma solo per la società

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 13792 del 12 luglio 2016 ha fornito delle modalità operative da seguire da parte degli organi ispettivi ad esso afferenti, “in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione ex art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008”, oltre che i nuovi codici istituiti per l’iscrizione a ruolo.

Il MLPS ha segnalato con la nota in questione come procedere qualora il datore di lavoro soggetto ad attività ispettiva non ottemperi al pagamento dell’importo della sanzione utile ai fini della revoca della sospensione di cui all’art. 14, comma 5 bis, D.Lgs. n. 81/2008, anche facendo seguito alle note nn. prot. 10084 del 18/5/2016 e n. 13200 del 5/7/2016.

Art. 14 del D.Lgs. 81/2008 - In particolare, si segnala che gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, possono adottare provvedimenti di sospensione quando riscontrano:
  • l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
  • in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Modalità di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale - Il comma 5-bis dell’articolo in questione prevede poi che su istanza di parte la revoca della sospensione è concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta e che l’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, deve essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. Ma l’articolo sottolinea ancora che “in caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”.

La nota del MLPS - La nota oggetto del dibattito, richiama l’attenzione sull’imputazione corretta delle somme oggetto d’iscrizione a ruolo, le quali dovranno esser riferite esclusivamente all’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, e quindi escludendo qualsivoglia imputazione del soggetto persona fisica che ricopra la carica di rappresentante legale, in quanto tale sanzione amministrativa ha il solo significato di “mera somma aggiuntiva il cui versamento è condizione necessaria per la riapertura dell’attività sospesa”: quanto detto è stato già in passato specificato con Circolare n. 33 del 2009.
Proprio per tali motivazioni si ritiene “che il destinatario unico del provvedimento di sospensione e dei suoi effetti compreso l’obbligo di versare la predetta somma aggiuntiva sia l’impresa la cui attività è stata oggetto del provvedimento di sospensione”.
Va da sé che quindi che gli organi ispettivi, in sede d’iscrizione a ruolo delle somme in argomento dovranno indicare esclusivamente l’impresa come unica obbligata al pagamento, escludendo il rappresentante legale della stessa.

Iscrizione a ruolo - Il Ministero segnala anche in questa occasione che affinché possa considerarsi correttamente perfezionata la procedura d’iscrizione a ruolo:
  • la notificazione del provvedimento di revoca della sospensione dovrà essere effettuata nei confronti dell’impresa seguendo le indicazioni contenute nella modulistica attualmente in uso sul sistema SGIL;
  • gli uffici dovranno sempre indicare, la data di notificazione del provvedimento di revoca della sospensione anziché quella della presentazione dell’istanza di revoca, ai fini del conteggio degli interessi legali da una data antecedente rispetto a quella di notifica del provvedimento di accoglimento dell’istanza di pagamento dilazionato, che non sarebbe altrimenti possibile.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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