Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice; la valutazione sull’assolvimento dell’onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato. Si può affermare, pertanto, che è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale e festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l’assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice.
È quanto ha sostenuto la Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 9906/15, pubblicata il 14 maggio.
Il fatto – La vicenda, in particolare, trae origine da un lavoratore che prestava la propria attività presso una società condannata, in sede d’appello, al pagamento delle differenze retributive pari a 34.000 euro.
Il titolare della ditta impugna la sentenza e propone ricorso per Cassazione, sostenendo innanzitutto che il lavoro domenicale e festivo è stato quantificato equitativamente pur in presenza di contestazione. Inoltre, è stata confusa l’indennità sostitutiva ferie non godute (negata dalla Corte d’appello per difetto di prova) con la retribuzione per periodo feriale goduto (non corrisposta).
Cassazione – La Suprema Corte dà ragione al titolare della ditta. Secondo gli Ermellini, infatti, è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice.
In merito al secondo profilo riguardante la retribuzione per il periodo feriale domandata dal lavoratore, occorre sottolineare che la corte di appello aveva respinto la domanda ritenendo che "nulla spetta per indennità sostitutiva di ferie, la cui mancata fruizione andava provata dal ricorrente”.
Pertanto, evidenzia la Cassazione, è stata fatta confusione tra l'indennità sostitutiva ferie non godute (negata dalla Corte d’appello per difetto di prova e non richiesta dal lavoratore) e la retribuzione per periodo feriale goduto (richiesta dal lavoratore e non corrisposta dal datore, sul quale grava l'onere del pagamento della retribuzione nel periodo feriale).
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