Premessa - L’Inpdap, con la nota operativa n. 41 del 30 novembre 2011, ha comunicato che, chi abbia maturato i requisiti contributivi e anagrafici per la pensione di anzianità e/o di vecchiaia prima del 13 agosto 2011 (data di entrata del D.L. n. 138/2011), non dovrà aspettare i nuovi e più lunghi termini per ottenere la buonuscita. Infatti, sulla base del decreto legge su citato, ora è previsto un nuovo termine per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro (TFS e TFR) dei dipendenti pubblici, pari a 24 mesi, a cui si aggiungono i 90 giorni previsti dal D.L. n. 79/97 quale tempo massimo entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all’erogazione del trattamento.
I nuovi termini di pagamento – Il D.L. 138/2011 (manovra estiva), convertito in legge dall’art. 1, c. 1, della L. n. 148/2011 (decreto sviluppo), ha previsto dei nuovi termini di pagamento delle prestazioni dei TFR e TFS.
- Termine dei 24 mesi dalla cessazione dal servizio. La regola generale, è che i TFS e TFR possono essere pagati non prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni, così come stabilito dall’art. 3, c. 2 della L. n. 140 /97;
- Termine dei 6 mesi dalla cessazione dal servizio. Sono soggette al termine dei 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e non oltre i successivi 90 giorni, così come previsto dal D.L. 138/2011, le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13.8.2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:
- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni);
- collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.
- Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Qualora vi sia cessazione dal servizio per inabilità nonché decesso del dipendente, l’amministrazione o l’ente datore di lavoro deve provvedere all’invio della documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio e l’INPDAP deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i 90 giorni successivi alla ricezione dei documenti.
Le deroghe - Tuttavia, la nuova disciplina prevede delle deroghe, dove i vecchi termini di pagamento continuano a essere applicabili alle seguenti tipologie di dipendenti:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Pertanto, per i suddetti dipendenti i termini rimangono i seguenti:
- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
- 6 mesi per tutte le altre casistiche.
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