Premessa – Si modifica il tasso di tariffa INAIL per i tirocinanti rientranti nelle linee guida approvate Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013. Infatti, per effetto dell’evoluzione normativa, a partire dal 4 marzo 2014 i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce “0611” delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse. In ogni caso, resta invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza. A ricordarlo è l’INAIL con la circolare n. 16/2014.
Le linee guida – In particolare, stiamo parlando delle “Linee guida in materia di tirocini” approvate, in data 24 gennaio 2013, nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno definito, in linea con la riforma del lavoro (L. n. 92/2012), principi e standard minimi condivisi, al fine di uniformare, sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e consentire così alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di dettare la regolamentazione in materia.
Tirocini interessati – I tirocini extracurriculari interessati dalle Linee guida sono:
- i tirocini formativi e di orientamento. Sono tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro e non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;
- i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono tirocini finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e non possono avere una durata superiore a 12 mesi;
- i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.
Tirocini esclusi – Restano invece estranee all’applicazione delle menzionate linee guida:
- i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- i periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione;
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
- i tirocini estivi.
Il regime assicurativo - In tema di garanzie assicurative, coerentemente con i criteri definiti dalle Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data 24.01.2013, le normative regionali stabiliscono:
- l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;
- la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;
- la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.
Periodi di pratica – Quanto ai periodi di pratica, l’INAIL rammenta che il praticantato è gratuito e non dà luogo a un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato. Al riguardo, l’INAIL esclude dall’obbligo assicurativo coloro i quali, ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto, dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell’art. 4, n.1) del D.P.R. 1124/65, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva. L’obbligo assicurativo sussiste, invece, sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:
- esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista;
- partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, a un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.