In caso di trasferimento del personale, il datore di lavoro che cede l’attività non deve corrispondere il c.d. “ticket licenziamenti”, in quanto si verifica un passaggio diretto e immediato di personale. In tali casi, infatti, venendo meno lo stato di disoccupazione di cui all’art. 1, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000 in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributi addizionale ASpI.
A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 12/2015.
Il quesito – La FederUtility (federazione delle imprese energetiche e idriche) ha avanzato istanza d’interpello in merito alla corretta individuazione del campo di applicazione della disciplina concernente la tutela occupazionale del settore di riferimento, contemplata dal D.I. (Lavoro-Sviluppo Economico) del 21 aprile 2011, in caso di nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas che prevedono il passaggio di personale dal gestore uscente al gestore subentrante.
In particolare, due sono le questioni sollevate dalla federazione: la prima concerne il criterio di individuazione da utilizzare per inquadrare il personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione del gas, oggetto di tutela occupazionale di cui all’art. 2, co. 1 del suddetto Decreto; il secondo quesito, invece, riguarda l’obbligo o meno di dover versare in tali casi il c.d. “ticket licenziamenti” (art. 2, co. 31 della L. n. 92/2012).
Tutela occupazionale – La tutela occupazionale si differenzia in base al personale da assumere, che può essere: “operativo” o “centrale” (c.d. di staff).
Nel primo caso, si ci riferisce al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale, individuato attraverso il criterio afferente alla titolarità del rapporto di lavoro; vale a dire al personale che risulta “direttamente dipendente dalla società concessionaria o da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%”.
Per quanto attiene al personale che svolge funzioni “centrali”, c.d. di staff (quali ad esempio la direzione dell’impresa, l’ingegneria, la gestione centralizzata della qualità del servizio, ecc.), è prevista una tutela analoga a quella stabilita per il personale operativo; unica differenza si ha quando l’assunzione da parte del gestore subentrante avviene solo su una “quota parte” del personale che espleta funzioni centrali. In tal caso, infatti, si applica un criterio di tipo quantitativo/proporzionale.
Risposta MLPS – In ordine al primo quesito sollevato, il Ministero del Lavoro ritiene che il criterio relativo alla titolarità del rapporto di lavoro utilizzato per il personale operativo possa trovare applicazione anche nei confronti del personale di staff, con la conseguenza che di tale personale verrebbe tutelato non soltanto quello alle dirette dipendenze della società concessionaria, ma anche quello dipendente da una società da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%. A tal fine, è necessario il riscontro di una effettiva concentrazione delle funzioni centrali nella società capogruppo o in soci età del gruppo specializzate.
Con riferimento invece al secondo quesito riguardante il c.d. “ticket licenziamenti”, il Ministero del Lavoro esclude il gestore dal pagamento del contributo, in quanto nel caso proposto si verifica un passaggio diretto e immediato di personale, elementi questi che fanno venire meno lo stato di disoccupazione di cui all’art. 1, lett. C) del D.Lgs. n. 181/2000.
A tal proposito, è possibile ricordare come la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 2, co. 31 ha previsto l’obbligo di corrispondere il contributo “nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’Aspi”.
Quindi, non configurandosi uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento del contributi addizionale ASpI.
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