13 giugno 2016

Videosorveglianza: in caso di violazioni, pesanti sanzioni

La nota n. 1241 del Ministero segnala che gli impianti di controllo a distanza devono essere previamente autorizzati, a nulla rilevando il loro mancato utilizzo

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - Con le novità previste dal D.Lgs. 151 del 14 settembre 2015, art. 23, sono state introdotte delle variazioni per quanto concerne la possibilità per il datore di lavoro di effettuare controlli a distanza sull’attività dei lavoratori. In tutto ciò il tema della videosorveglianza in modo particolare assume un ruolo di primo piano, soprattutto a seguito della novella legislativa che ha cambiato il testo dell’articolo 4 St.Lav.
Mentre prima della riforma di settembre 2015 non era possibile per il datore di lavoro realizzare – mediante impianti audiovisivi o altre apparecchiature di controllo a distanza – dei controlli occulti sull’attività dei lavoratori se non per “esigenze di tipo organizzativo, produttivo, o riguardanti la sicurezza del lavoratore, al punto che il controllo divenga in sostanza, una conseguenza accidentale e non intenzionale di altre esigenze riguardanti l’attività lavorativa posta in essere”, a seguito della riforma, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori dà la possibilità al datore di lavoro di effettuare i controlli a distanza, seppur limitatamente al rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, e sempre nel caso in cui ci siano esigenze organizzative o produttive, inerenti la sicurezza del lavoro o ancora, che sia necessario tutelare il patrimonio aziendale.
La normativa però, pur nell’innovazione, non prevede tutele inferiori per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro, il quale deve comunque tenere presente il rispetto dei diritti fondamentali riguardanti dignità e riservatezza del lavoratore, raccordandosi di conseguenza con il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, contenute principalmente nel D.Lgs. 196/2003 e nei provvedimenti emanati nel corso del tempo dal Garante della Privacy (sono molti quelli sul tema della videosorveglianza).
La preventiva autorizzazione – Per procedere all’installazione di strumenti che comportino un controllo a distanza sull’attività del lavoratore, l’art. 4 della precedente formulazione e quello novellato prevedono entrambi degli obblighi in capo al datore di lavoro per quanto riguarda l’autorizzazione secondo il quale “possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali” (ossia organismi di rappresentanza sindacale eletti dagli iscritti di un particolare sindacato).
Qualora poi ci si riferisse a imprese con unità produttive ubicate in sedi territoriali di diversa competenza “tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro”. In tal modo quindi si è previsto un meccanismo che comporta un’autorizzazione di tipo sindacale o amministrativo.
Il parere del Ministero - La nota n. 1241 della Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, ha a tal proposito chiarito alcuni dubbi in merito alla necessità di procedere all’installazione di strumenti di videosorveglianza a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali (RSU o RSA) o con autorizzazione della DTL competente.
Il parere ha infatti esaminato la possibilità che l’ispettore accerti che il datore di lavoro ha utilizzato in maniera illegittima l’installazione d’impianti audiovisivi con finalità di controllo a distanza del dipendente durante l’orario di lavoro: l’illegittimità deriverebbe non dall’installazione – che viene consentita se rispondente a determinati criteri – ma dalla mancata autorizzazione degli organi preposti, e ciò avverrebbe anche nel caso di una “finta” installazione o di apparecchiature “non ancora funzionanti”. L’installazione infatti non può mai essere antecedente all’accordo sindacale o alla richiesta di autorizzazione amministrativa, anche nel caso in cui fosse già stato dato preavviso ai lavoratori. Qualora infatti, l’ispettore verifichi una casistica simile, dovrà procedere a impartire una prescrizione nei confronti del datore di lavoro al fine di porre rimedio alla violazione entro un congruo terminerimuovendo il materiale installato. Qualora il datore di lavoro non ottemperi per tempo a sanare la violazione, è prevista un’ammenda che va da 154 a 1549 euro fino all'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nel caso in cui, entro i termini previsti dall’ispettore invece il datore di lavoro riesca a raggiungere un accordo con la contrattazione collettiva, ovvero a ottenere l’autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro, lo stesso potrà estinguere la contravvenzione, pagando entro 30 giorni un’ammenda di 387 euro, pari a 1/4 dell'importo massimo (oltre alle spese di notifica).
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