9 marzo 2020

CU 2020–Invio telematico all’Agenzia delle Entrate

SOGGETTI INTERESSATI
Sono tenuti all'invio del flusso telematico coloro che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2019 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

ADEMPIMENTO
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (o entro il primo giorno feriale successivo, se il termine coincide con il sabato o con un giorno festivo), da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi da consegnare ai percipienti entro il 31 marzo.
L'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione del modello 770.

MODALITÀ OPERATIVE
La comunicazione può essere trasmessa direttamente o tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e ss.mm.ii.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
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