SOGGETTI INTERESSATI
Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2025 ovvero entro il 31 marzo 2025 coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25- ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
ADEMPIMENTO
Trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo (o entro il primo giorno feriale successivo, se il termine coincide con il sabato o con un giorno festivo), da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi da consegnare ai percipienti entro il 16 marzo.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2025.
MODALITÀ OPERATIVE
La comunicazione può essere trasmessa direttamente o tramite gli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e ss.mm.ii.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
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