SOGGETTI INTERESSATI
Sono obbligati al versamento i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) e le Amministrazioni dello Stato obbligate ad effettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973).
ADEMPIMENTO
Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
COME/DOVE SI VERSA
I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; la misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in precedenza, l'imposta era pari all'11%. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo. L'imposta è versata a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
E' dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, entro il 16 dicembre, calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l'acconto in via presuntiva, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.
Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, l'imposta sostitutiva è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.
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Base imponibile: L'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.
La base imponibile del TFR è stabilita in un importo pari all'ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate all'imposta sostitutiva. Sulla base imponibile così determinata deve essere applicata l'imposta con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.
CODICE CONTRIBUTO
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi in acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno, mediante il modello F24, la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 istituisce il seguente codice tributo:
- Codice 1712 - Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta.