SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR sono i seguenti:
- Società di capitali;
- Società cooperative e società di mutua assicurazione;
- Enti commerciali e non commerciali;
- Società di persone e associazioni (articolo 5 del TUIR);
- Stabili organizzazioni, in Italia, di società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- Condomini;
- Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- Percettori del trattamento qualora lo stesso sia corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.
I soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta non sono, invece, tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva.
ADEMPIMENTO
I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica devono versare l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 17% sulla rivalutazione dei fondi per il TFR maturata nell’anno solare precedente, esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del fondo TFR sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2022.
COME/DOVE SI VERSA
I sostituti d’imposta devono applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 17%, sulla rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto.
Nel caso in cui il TFR è corrisposto da soggetti che non rientrano tra i sostituti d’imposta, l’imposta sostitutiva deve essere versata direttamente dal precettore del trattamento in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui lo stesso viene corrisposto. L’importo dovuto a saldo per la rivalutazione del TFR, maturata nell’anno 2022, sarà pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per lo stesso anno, al netto dell’acconto versato entro il 16 dicembre 2022.
Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica.
A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
CODICE CONTRIBUTO
Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi entro il 16 febbraio di ciascun anno, mediante il modello F24 è stato istituito il seguente codice-tributo:
- 1713 “Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta – Art. 11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 47 del 2000”.