Secondo la Corte di Cassazione (Sent. n. 17784/2022), il diritto di critica nei confronti del Datore di lavoro esclude la configurabilità del reato di diffamazione in capo al lavoratore, qualora venga esercitato «nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva».
La vicenda esaminata attiene alle parole utilizzate su un blog dall'imputato – un sindacalista - per commentare la condotta datoriale in occasione di una protesta organizzata dagli operai di una cooperativa per motivi collegati al recesso dal contratto d’appalto dell’azienda di cui la persona offesa era amministratore delegato.
Mentre la Corte d’Appello ha ritenuto configurato il reato di diffamazione, i giudici penali del “Palazzaccio” hanno pronunciato un verdetto di assoluzione, «perché il fatto non costituisce reato», ritenendo le espressioni di cui al capo d’imputazione prive di un contenuto esorbitante dal diritto di critica (art. 51 cod. pen.).
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