Venuta meno una convivenza “more uxorio”, decade dalle agevolazioni fiscali “prima casa” chi aliena, prima di cinque anni, la propria quota dell’immobile all’altro proprietario, senza acquistare un’altra abitazione entro un anno. Il principio secondo cui non comporta la decadenza dai benefici fiscali il trasferimento della quota di proprietà del bene per effetto di un accordo tra i coniugi in sede di separazione personale, in ragione del regime agevolato ex art. 19 L. n. 74/87, non è applicabile nelle ipotesi di crisi delle convivenze di fatto, neppure a seguito della c.d. legge Cirinnà, posto che tale intervento normativo non regola organicamente gli aspetti fiscali delle unioni civili e permane sempre la distinzione, già sul piano costituzionale, tra le convivenze “more uxorio” e la famiglia fondata sul matrimonio. Anche l'art. 12 CEDU, pur garantendo la libertà negativa di non sposarsi, non assicura alle coppie che compiano tale scelta il diritto a fruire degli stessi benefici accordati alle coppie coniugate (Cass. civ. n. 20956/2022).
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